Monitoraggio tempi procedimentali
8 aprile 2020
Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali è prescritto dall’art. 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell’art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
Termini di conclusione dei procedimenti
Monitoraggio tempi procedimentali
Annualità 2016
Anni precedenti
Il comma 9-bis dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario in caso di inerzia nella conclusione del procedimento entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i privati interessati potranno, dunque, rivolgersi al Segretario Generale, nominato ai sensi del citato comma 9-bis, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Titolare del potere sostitutivo