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Pluriefficacia
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale la comunicazione telematica effettuata ai Centri per l'Impiego è valida anche nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali, degli Ispettorati del lavoro e del Ministero degli Interni (quest'ultimo nel caso di comunicazione relativa a lavoratori stranieri).
Di seguito l’elenco ed il riferimento normativo delle comunicazioni che per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale non devono più essere effettuate agli organismi competenti:
- comunicazione INAIL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000;
- comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81;
- comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999;
- comunicazione all’ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 d.lgs.CpS 708/1947;
- ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Si precisa che durante il periodo transitorio acquistano immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inviate tramite i servizi informatici e non quelle inviate con altri strumenti (comma 2, art. 8 DM 30 ottobre 2007).
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