La Corte Ue di Giustizia si è pronunciata sul caso della cameriera austriaca licenziata dopo aver chiesto l’8 marzo del 2005 un congedo per malattia prescrittole dal medico curante dopo un tentativo di fecondazione in vitro, ritenendo ingiusto e discriminatorio il licenziamento.
La donna, Sabine Mayr, di Salisburgo, aveva reagito reclamando che le venisse applicata la legislazione sulle protezione delle donne in gravidanza, in quanto alla data di comunicazione del licenziamento gli ovuli – poi impiantati nell’utero il 13 marzo - erano già stati fecondati in vitro.
I giudici della Corte non avevano però ritenuto valida questa interpretazione, in quanto la donna non può essere ritenuta in stato di gravidanza se gli ovuli non sono ancora stati impiantati. "Infatti, se una tale ipotesi fosse ammessa – sentenziava la Corte - il beneficio della tutela potrebbe essere concesso anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati nell'utero, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a tale trasferimento”.
Ieri però la Corte europea ha ritenuto ingiusto il licenziamento, in quanto suppostamente dovuto al fatto che la donna si trovasse in fase di trattamento di fecondazione in vitro, stabilendo che "una lavoratrice che si sottoponga ad un trattamento di fecondazione in vitro può far valere la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne 76/207/CEE”.
La Corte infatti ha rilevato che interventi come quello a cui si è sottoposta Mayr riguardano soltanto le donne. Pertanto il licenziamento di una lavoratrice a causa di tale trattamento costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, e vietata dalla legislazione comunitaria.
Allegato: Sentenza della Corte di Giustizia Europea (formato pdf, 209 KB)