REGIONE |
CITTA' |
DATA |
OGGETTO |
ATTIVITA' SVOLTA |
ALLEGATO |
BASILICATA |
MATERA |
01/10/2009 |
Discriminatorietà della clausola contrattuale che stabilisce un criterio di priorità nell'assegnazione del personale di sesso femminile alle scuole materne |
Successivamente alla segnalazione tramite raccomandata a/r della presunta discriminazione in oggetto, il dirigente comunica alla consigliera che ne terrà conto in sede di contrattazione integrativa per l'anno successivo |
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CAMPANIA |
NAPOLI |
28/12/2010 |
Presunta discriminazione per demansionamento a seguito dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità |
1. acquisizione di parere legale pro veritate circa il caso in oggetto. 2. invito formale alla parte datoriale ad incontrare la Consigliera provinciale allo scopo di chiarire la posizione della lavoratrice interessata. 3. verbale di incontro mediante il quale il datore di lavoro si rende disponibile a valutare una proposta della lavoratrice, di ricollocamento ad una mansione ritenuta adeguata dalla stessa |
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CAMPANIA |
NAPOLI |
11/04/2011 |
Presunta discriminazione per demansionamento a seguito dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità |
1. verbale di incorntro tenutosi presso la Consigliera Provinciale di Parità tra le rappresentanze sindacali, la lavoratrice interessata, ed il datore di lavoro che si impegna a tenere in considerazione le esigenze della lavoratrice. 2. verbale di incontro tra le parti con contestuale proposta del datore di lavoro di trasferimento della lavoratrice ad altro reparto. 3. verbale di accordo tra le parti che prevede, su proposta della Consigliera, la valorizzazione della lavoratrice attraverso attività di formazione al rientro dalla maternità quale attuazione in concreto dell'intesa sottoscritta il 07/03/2011 presso il Ministero del lavoro tra le parti sociali. Solo al termine di tale periodo di formazione la lavoratrice verrà trasferita ad altro reparto confacente alle sue qualifiche professionali |
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CAMPANIA |
NAPOLI |
18/10/2010 |
Discriminazione per decurtazione dell'indennità ad personam nel periodo di assenza dal lavoro per interdizione anticipata (gravidanza a rischio) astensione obbligatoria per maternità, astensione post partum. |
La consigliera provinciale, nelle more del giudizio di appello espone in modo dettagliato all'ente presso il quale presta servizio la lavoratrice discriminata, che le assenze per maternità obbligatoria vengono considerate dall'ordinamento presenza in servizio a tutti gli effetti, dando luogo così alla maturazione di tutte prestazioni economiche dovute alla lavoratrice. Tuttavia l'ente di riferimento ha ritenuto di non riconoscere le ragioni esposte dalla consigliera e di resistere avverso il mezzo di gravame proposto dalla lavoratrice.
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CAMPANIA |
NAPOLI |
29/03/2011 |
Discriminazione di genere in merito al numero di giornate lavorate rispetto ai lavoratori uomini |
verbale di incontro tra le parti mediante il quale il datore di lavoro si impegna a prendere in considerazione il problema in una serie di incontri successivi alla presenza della Consigliera provinciale di parità
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EMILIA ROMAGNA |
FORLI' -CESENA |
12/10/2010 |
riconoscimento dei permessi per allattamento come effettiva presenza in servizio |
nel verbale di accordo tra le parti il datore di lavoro si impegna ad introdurre nel contratto integrativo aziendale il diritto delle lavoratrici in maternità obbligatoria a partecipare alla ripartizione del premio di produttività in quanto ai fini del conseguimento dello stesso non si deve tener conto delle assenze per maternità obbligatoria
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EMILIA ROMAGNA |
FORLI' -CESENA |
25/06/2010 |
ripartizione del carico di lavoro |
proposta accolta dalle parti di rimodulare temporaneamente l'orario di lavoro per favorire le esigenze del lavoratore con problemi psicofisici
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LOMBARDIA |
LECCO |
09/03/2010 |
esigenze di conciliazione delle lavoratrici madri |
verbale di incontro che introduce in azienda la flessibilità orario di lavoro e la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part time per le lavoratrici madri di minori fino a sei anni
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LOMBARDIA |
LECCO |
18/05/2010 |
esigenze di conciliazione della lavoratrice |
verbale di incontro mediante il quale il datore di lavoro si impegna a ridurre il numero di ore lavorative
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LOMBARDIA |
LECCO |
24/06/2010 |
assegnazione temporanea ad altra sede |
a seguito dell'incontro il datore di lavoro fa presente di aver già disposto un provvedimento di assegnazione temporanea
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LOMBARDIA |
LECCO |
06/07/2010 |
esigenze di conciliazione della lavoratrice |
a seguito dell'incontro il datore si dichiara disponibile a concedere alla lavoratrice la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part time reversibile, le parti inoltre concordano sulla necessità di impegnare il cpo aziendale e le OOSS a redigere un accordo teso a regolamentare la fruizione del part time reversibile.
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LOMBARDIA |
LECCO |
16/12/2010 |
risarcimento del danno |
il datore di lavoro riconosce la somma di 500 e. quale risarcimento del danno arrecato alla lavoratrice dal mancato riconoscimento delle due ore di riposo giornaliero previste dal D.lgs. 151/01
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LOMBARDIA |
LECCO |
26/06/2008 |
part time al rientro della maternità |
attraverso l'attività di mediazione svolta della Consigliera le parti si accordano circa l'introduzione in azienda della possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in part time, nella misura del 10% del personale in servizio, al rientro dalla maternità e fino al compimento del terzo anno di età del figlio.
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LOMBARDIA |
MILANO |
13/12/2007 |
congedi parentali |
elaborazione da parte dell'azienda di due piani da sottoporre alla lavoratrice riguardanti le modalità di fruizione dei congedi parentali e la turnazione offerta alla lavoratrice al momento del rientro in azienda
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LOMBARDIA |
MILANO |
14/12/2006 |
esonero dal lavoro notturno |
l'azienda si impegna a esonerare dal lavoro notturno la lavoratrice per tutto il tempo in cui rimarrà sottoposta a cure psicoterapeutiche.
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LOMBARDIA |
MILANO |
19/07/2005 |
esigenza di conciliazione tempi di vita lavoro mediante la richiesta di un part time ad orario fisso
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l'azienda si impegna a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ad orario fisso per un periodo di prova della durata di 4 mesi. |
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LOMBARDIA |
MILANO |
15/05/2008 |
richiesta dei sindacati di costituzione di una Commissione pari opportunità aziendale
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l'azienda si rende disponibile alla costituzione di una Commissione pari opportunità aziendale |
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LOMBARDIA |
MILANO |
03/03/2008 |
possibilità di prolungare periodo di astensione facoltativa |
la lavoratrice attraverso l'attività di mediazione della Consigliera di parita chiede al datore di lavoro di poter prolungare il periodo di astensione facoltativa mediante la decurtazione di giornate di ferie
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LOMBARDIA |
MILANO |
04/02/2008 |
richiesta della lavoratrice di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time |
data l'infungibilità della mansione svolta dalla lavoratrice, l'azienda si rende disponibile alla concessione del part time nel caso in cui la lavoratrice accetti di modificare il proprio inquadramento ad un livello inferiore, e successivamente sarebbe possibile un cambio di punto vendita
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LOMBARDIA |
MILANO |
11/02/2008 |
rientro in servizio a seguito di congedo per maternità |
l'azienda manifesta la la propria intenzione di proseguire nel rapporto di lavoro con la lavoratrice non appena la stessa rientri dal congedo
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LOMBARDIA |
MILANO |
08/07/2009 |
esigenze di conciliazione vita lavoro |
proposta formulata dalla consigliera di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time
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LOMBARDIA |
MILANO |
05/11/2009 |
esigenze di conciliazione vita lavoro |
proposta accolta dalle parti di trasferire la lavoratrice ad altra sede più vicina alla residenza della lavoratrice
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LOMBARDIA |
MILANO |
15/12/2009 |
presunta discriminazione al rientro dalla maternità |
proposta della consigliera volta al reinserimento della lavoratrice nella medesima posizione lavorativa cui era addetta prima dell'astensione per maternità. In particolare al rientro da tale periodo l'azienda aveva inserito la lavoratrice in un percorso formativo finalizzato all'inserimento in un altro ambito lavorativo ritenuto non conforme alle qualefiche professionali della lavoratrice
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LOMBARDIA |
MILANO |
15/12/2009 |
esigenze di conciliazione vita lavoro |
richiesta di applicazione dei turni mamma (08,00-17,00) fino al compimento dei due anni di età della bambina
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LOMBARDIA |
MILANO |
17/04/2009 |
presunta discriminazione legata alla maternità |
proposta della consigliera di organizzare una serie di incontri aziendali di formazione sui congedi parentali
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LOMBARDIA |
MILANO |
17/02/2009 |
discriminazione di genere legata alla cig |
l'azienda è ricorsa alla cassa integrazioni guadagni per un solo reparto interamente composto da donne. Esortazione della consigliera a prendere in considerazione il tema della parità di genere nella denegata ipotesi di dover nuovamente a tale ammortizzatore sociale.
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LOMBARDIA |
MILANO |
23/07/2009 |
cambiamento di mansioni al momento del rientro al lavoro dopo il periodo di astensione per maternità |
impegno da parte dell'azienda a valutare attentamente le aspettative della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo per maternità
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LOMBARDIA |
MILANO |
24/07/2009 |
concessione part time |
l'azienda si rende disponibile a concedere alla lavoratrice madre di minore di anni tre part time distribuito su fasce orarie compatibili con l'impegno di cura familiare (09,30-13,30 o 10,00-15,00)
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LOMBARDIA |
MILANO |
24/02/2010 |
richiesta di estendere la concessione del part time durante il quarto anno di vita del bambino |
l'azienda si rende disponibile ad estendere la concessione del part time fino al compimento del quarto anno di età del bambino organizzando la prestazione lavorativa in fasce orarie compatibili con l'impegno di cura del minore (09,00-13,00 e 14,00-18,00)
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LOMBARDIA |
MILANO |
13/07/2010 |
trasferimento presso altra sede |
Posto che il contratto con la stazione appaltante è cessato, la società appaltatrice, presso cui è addetta la lavoratrice, si rende disponibile ad assegnare l'interessata presso altra sede comunque nelle immediate vicinanze della precedente, manifestando altresì la disponibilità ad assegnare alla lavoratrice l'orario di lavoro in fascia mattutina
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LOMBARDIA |
MILANO |
19/02/2010 |
presunto demansionamento al rientro dalla maternità |
la lavoratrice lamenta di il mutamento di mansioni alle quali è stata assegnata al rientro dal congedo per maternità e rifiuta la proposta dell'azienda di riassegnazione alle mansioni occupate antecedentemente il congedo per maternità
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LOMBARDIA |
MILANO |
16/02/2010 |
mancato godimento del monte ferie accumulato |
la lavoratrice, al termine del periodo di maternità obbligatoria e pur residuando un considerevole monte ferie non godute, è costretta ad optare per la maternità facoltativa in quanto l'amministrazione, a causa di problemi di gestione, non consente il godimento delle ferie residue. A seguito dell'intervento della Consigliera le parti concordano un piano per lo smaltimento dei periodi di ferie accumulati. |
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LOMBARDIA |
MILANO |
02/11/2010 |
presunta discriminazione al rientro dalla maternità |
l'azienda si impegna, non appena ne ricorra la possibilità, ad assegnare la lavoratrice ad altra sede più vicina rispetto alla sede attuale, troppo lontana per soddisfare le esigenze di cura del minore, presso la quale è stata assegnata la lavoratrice al rientro dalla maternità
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LOMBARDIA |
MILANO |
08/03/2010 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
l'azienda accetta la proposta della consigliera di adibire al turno domenicale nella misura massima di due volte al mese la lavoratrice in quanto unico genitore del minore con oggettive necessità di conciliazione tempi di di vita lavoro
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LOMBARDIA |
MILANO |
12/01/2010 |
riposi giornalieri |
l'azienda accetta la proposta della consigliera di concedere alla lavoratrice il seguente orario 07,00-12 e 14,00-15,00 al fine di permettere alla lavoratrice di fruire dei riposi spettanti per allattamento in modo tale da conciliare tali periodi con le esigenze aziendali circa l'orario di lavoro
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LOMBARDIA |
MILANO |
13/07/2010 |
formazione al rientro dalla maternità |
la consigliera propone all'azienda di inserire la lavoratrice in un programma di formazione autoformazione, e affiancamento al fine di colmare il gap di competenze dovuto ad un'astensione dal lavoro per maternità protrattasi per un periodo complessivo di tre anni
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LOMBARDIA |
MILANO |
13/07/2010 |
procedure di mobilità |
in alternativa all'avviamento delle procedure di mobilità nell'ambito di uin reparto ove il personale è interamente femminile, l'azienda riconosce la possibilità di impiegare le lavoratrici a tempo parziale. Quest'ultime optano tra le diverse fasce di orario proposte dall'azienda per quella che va dalle ore 10,00 alle ore 14,00
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LOMBARDIA |
MILANO |
13/05/2010 |
presunta discriminazione conseguente alla gravidanza |
la lavoratrice lamenta di aver subito una discriminazione conseguentemente al proprio stato di gravidanza, ciononostante parte datoriale fornisce ampia relazione esplicativa di segno contrario alle dichiarazioni della lavoratrice
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LOMBARDIA |
MILANO |
14/04/2010 |
part time al rientro della maternità |
disponibilità dell'azienda a concedere part time pomeridiano alla lavoratrice madre in vista delle esigenze di cura del minore
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LOMBARDIA |
MILANO |
17/03/2010 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
l'azienda si dichiara disponibile all'adozione del progetto sperimentale di telelavoro
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LOMBARDIA |
MILANO |
19/02/2010 |
part time al rientro della maternità |
disponibilità dell'azienda a concedere part time pomeridiano alla lavoratrice madrefino al compimento del terzo anno di vita del minore
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LOMBARDIA |
MILANO |
19/10/2010 |
presunta discriminazione conseguente al trasferimento della lavoratrice presso altra sede
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LOMBARDIA |
MILANO |
23/06/2010 |
part time al rientro della maternità |
disponibilità dell'azienda a concedere part time pomeridiano alla lavoratrice madrefino al compimento del terzo anno di vita del minore
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LOMBARDIA |
MILANO |
26/03/2010 |
maternità anticipata a seguito di aborto |
proposta della consigliera di adibire la lavoratrice a mansioni adatte allo stato di fragilità psichica della lavoratrice, nonché contestuale richiesta rivolta all'azienda di voler comporre in via conciliativa le contestazioni disciplinari mosse a carico della lavoratrice stessa |
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LOMBARDIA |
MILANO |
27/09/2010 |
presunta discriminazione di genere
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LOMBARDIA |
MILANO |
29/06/2010 |
mancato accordo tra le parti
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LOMBARDIA |
MILANO |
29/06/2010 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
richiesta della dipendente di poter modificare l'orario di lavoro così come previsto dal CCNL di riferimento per accudire i propri figli |
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LOMBARDIA |
MILANO |
27/04/2011 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
al fine di conciliare i tempi di vita con il proprio lavoro la lavoratrice , tramite la consigliera di parità, propone all'azienda essere di trasferita presso una sede aziendale più vicina al luogo di residenza
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LOMBARDIA |
MILANO |
09/03/2011 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
la lavoratrice chiede di poter usufruire di un ulteriore periodo di lavoro part time. Allo stato però la richiesta non sembra poter essere accolta in quanto l'azienda ha evidenziato che la lavoratrice in questione ha già usufruito del part time post maternità fino al compimento del terzo anno di età del figlio, e che vi sono altre lavoratrici in rientro dalla prima maternità che hanno richiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part time. Poichè le esigenze di organizzazione aziendale non consentono l'accoglimento di tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time, l'azienda intende dare precedenza alle lavoratrici che facciano richiesta di part time al rientro dalla prima maternità. Comunque, al fine di non trascurare completamente le esigenze di conciliazione tempi di vita lavoro poste dalla suddetta lavoratrice, l'azienda propone all'interessata il trasferimento presso società controllata appartenente al gruppo ove si è riscontrata la possibilità di una maggiore flessibilità |
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LOMBARDIA |
MILANO |
17/01/2011 |
discriminazione sul luogo di lavoro |
la lavoratrice lamenta di aver subito una discriminazione conseguentemente alla violazione del codice etico aziendale relativamente alla rivelazione di informazioni riservate circa la lavoratrice da parte dell'azienda stessa
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LOMBARDIA |
MILANO |
21/06/2011 |
rientro in servizio a seguito di congedo per maternità |
l'azienda non accoglie la richiesta della lavoratrice che al rientro dalla maternità aveva posto la necessità di essere trasferità presso una sede più vicina al luogo di residenza al fine di conciliare il lavoro con gli impegni derivanti dalla maternità. Tuttavia l'azienda si è resa disponibile alla rimodulazione dell'orario di lavoro in modo tale da consentire alla lavoratrice di godere dei permessi giornalieri per allattamento. Inoltre l'azienda ha proposto a decorrere dal 01/01/2012 la trasformazione del rapporto di lavoro in part time presso l'attuale sede lavorativa
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LOMBARDIA |
MILANO |
21/06/2011 |
part time per esigenze di conciliazione vita lavoro |
a fronte della richiesta avanzata dalla lavoratrice diretta ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, l'azienda ricorda che il nuovo regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del personale del comparto sottoscritto con le organizzazioni sindacali prevede che le trasformazioni del rapporto di lavoro che vengano richieste in presenza di situazioni gravi, di salute o familiari, saranno prese in considerazione solo ove confortate da documentazione comprovante la situazione di gravità
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LOMBARDIA |
MILANO |
21/06/2011 |
mancato rinnovo contrattuale
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LOMBARDIA |
MILANO |
21/06/2011 |
richiesta della lavoratrice di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time
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DOCUMENTO - 054 |
LOMBARDIA |
MILANO |
27/04/2011 |
conciliazione tempi di vita lavoro |
al fine di conciliare i tempi di vita con il proprio lavoro la lavoratrice , tramite la consigliera di parità, propone all'azienda essere di trasferita presso una sede aziendale più vicina al luogo di residenza
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LOMBARDIA |
REGIONALE |
05/03/2009 |
esigenze di conciliazione dei turni di lavoro con gli impegni familiari |
La consigliera propone all'azienda di estendere alle lavoratrici con esigenze di conciliazione dei turni di lavoro con gli impegni familiari il rapporto di lavoro part time di sei ore giornaliere con una turnazione che siconcluda oltre le ore 18,00 dal lunedì al venerdì con fruizione di ferie e permessi maturati e non fruiti per il sabato e la domenica
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LOMBARDIA |
REGIONALE |
26/01/2009 |
Discriminazione al rientro dalla maternità |
Al rientro dalla maternità alcune lavoratrici sono state inserite in una turnazione che non consente di conciliare il lavoro con le esigenze familiari. L'azienda si impegna ad assegnare le lavoratrici ad una turnazione agevolata (dal lunedì al venerdì fino al mattino) fino al compimento di un anno di età del bambino. La Consigliera regionale propone all'azienda di formulare progetti mirati alla conciliazione (es. creazione di asili aziendali) finanziabili attraverso la l. 53/2000 art. 9
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PIEMOMTE |
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20/07/2006 |
Discriminazione al rientro dalla maternità |
Tenuto conto dell'astensione delle lavoratrici per maternità obbligatoria, l'ente decide di proprogare la durata del contratto a tempo determinato sino al rientro dal periodo di congedo. Inoltre l'Ente si impegna ad approvare una delibera dal contenuto preventivamente concordato con la Consigliera regionale con una premessa sulla normativa antidiscriminatoria ed a tutela della maternità
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PIEMOMTE |
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05/12/2008 |
part time per esigenze di cura del figlio disabile |
La lavoratrice accetta di essere demansionata al fine di poter usufruire del part time per esigenze di cura del figlio disabile
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PUGLIA non firmato |
LECCE |
16/01/2006 |
mancata progressione di carriera |
È pervenuta presso l’ufficio, la segnalazione di una situazione lavorativa di discriminazione di mancata progressione di carriera. L’ufficio affiancando la lavoratrice discriminata, è intervenuto con l’Amministrazione per il tramite di un legale.L’iter seguito relativo alla pratica sopra indicata è stato il seguente:1) In data 16 gennaio 2006 il legale incaricato dalla Consigliera ha formulato il parere richiesto dalla Consigliera;2) Al detto parere sono seguiti numerosi incontri tra: Consigliera, lavoratrice e avvocato incaricato dalla Consigliera, presso la sede della Provincia in Lecce;3) In data 25.09.2006 la Consigliera ha conferito mandato per la redazione dell’atto di intervenuto volontario ad adiuvandum nel procedimento instaurato dinanzi al TAR Lecce dalla lavoratrice contro l’Amministrazione Comunale; 4) Successivamente alla redazione dell’atto e prima della costituzione in giudizio la vertenza tra le parti in causa veniva definita bonariamente, giusta delibera di G.M. dell’Amministrazione Comunale del 09.03.2007
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PUGLIA non firmato |
LECCE |
2010 |
istanza di trasferimento ai sensi dell’ART.42 BIS DLGS 151/2001 |
E’ pervenuta presso l’ufficio, la segnalazione di discriminazione ai danni della lavoratrice afferente ‘l’inapplicabilità dell’ART.42 BIS DLGS 151/2001 che stabilisce al comma 1 che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa[...]”.L’ufficio, per il tramite di un legale, ha inoltrato la richiesta presso la competente amministrazione. Successivamente, la stessa è stata rigettata, determinando a parere del sottoscritto ufficio una violazione del principio di non discriminazione. Nelle more di ciò, la vittima di tale discriminazione ha ritenuto di incardinare privatamente la relativa questione presso il Tar Lazio. Ricorso oggi accolto ed attualmente in attesa che lo stesso passi in giudicato.
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PUGLIA non firmato |
LECCE |
2007 |
mobbing |
Nel dicembre 2007, la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce ha preso in carico la signora G. S., vittima di un’azione di discriminazione e mobbing da parte di un datore di lavoro privato. Ha quindi conferito incarico ad un avvocato di apprestare la tutela legale della lavoratrice.Nell’ambito di tale mandato, si è proceduto ad un primo tentativo di conciliazione dinanzi all’ufficio della Consigliera di Parità.Quindi, si è attivato il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, rimasto privo di esito positivo.A seguito del trasferimento della lavoratrice presso altra unità produttiva, è stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lecce – Magistratura del Lavoro. Indi, il trasferimento è stato immediatamente revocato dall’azienda.Successivamente, è stato proposto ricorso al Tribunale di Lecce – Magistratura del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della discriminazione posta in essere in danno della lavoratrice ed il risarcimento del danno subito, sia da parte della ditta, sia da parte dell’INAIL, essendo insorta a carico della lavoratrice, malattia di natura professionale. In pendenza di tale iniziativa giudiziaria, si è addivenuti ad un accordo transattivo con la ditta xxxxxxxx.: la lavoratrice è stata pertanto assunta alle dipendenze della nuova società, subentrata alla medesima ditta, ed ha ottenuto un indennizzo simbolico per il danno subito. Il giudizio di merito deve pertanto ritenersi definito nei confronti del datore di lavoro, mentre prosegue nei confronti dell’INAIL, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per la malattia professionale.
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PUGLIA non firmato |
/ |
2010 |
molestie mobbing |
In data 24.02.2010 la Sig.a A.S. ha dato il mandato alla C.d. P. di rappresentarla ed assisterla a tutela dei suoi interessi per rimuovere le condizioni di disagio determinati da atti di molestia e mobbing sul luogo di lavoro. La C.d. P. ha quindi conferito successivamente ad una avvocata di fiducia (albo degli avvocati/e) l’incarico di tutelare gli interessi della Sig.a A.S..Gli avvocati delle due parti dietro richiesta dell’Ufficio della C.d. P. si sono incontrati diverse volte per tentare una conciliazione.Infatti in data 01.07.2010 davanti alle C.d. P. e alla presenza dei due Avv.ti si giunge ad una intesa per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la definizione di qualsiasi controversia in essere o che possa insorgere con riferimento all’esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro al fine di evitare il giudizio. |
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PUGLIA non firmato |
/ |
2009 |
mancata erogazione del buono pasto alle lavoratrici che si trovano nel periodo di allattamento |
Su segnalazione e richiesta di intervento della UILCEM Provinciale di Bari (5.10.09) in ordine all’applicazione dei permessi di riposo giornaliero per allattamento e la erogazione dei buoni pasto alle lavoratrici che usufruiscono di tali permessi in coincidenza con le ore del rientro pomeridiano (art.39 del DLgs 151/01), la Consigliera di parità, accertato che l’azienda “Acquedotto Pugliese SpA” non eroga il buono pasto alle lavoratrici che si trovano nel periodo di allattamento, producendo un effetto pregiudizievole e discriminante rispetto agli altri dipendenti, invita ad un incontro l’amministratore delegato dell’AQP con l’intento di aprire un dialogo su tale problematica. Contemporaneamente affida ad un’Avvocata l’approfondimento della materia al fine di supportare le azioni delle RSU aziendali. Il 25.11.09 le RSU, sostenute dalla C. P. regionale, sottoscrivono l’Accordo sull’orario flessibile con l’AQP, riconoscendo anche alle lavoratrici che usufruiscono del permesso di allattamento nelle ore pomeridiane il diritto all’erogazione dei buoni pasto ( Articolo 6: Istituti correlati – punto 6.6 Ticket restaurant – ultimo comma).Inoltre in data 18.3.10 si è raggiunto l’Accordo sul part time, regolamentando tale istituto e confermando per le lavoratrici quando sottoscritto in data 25.11.20010.
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SARDEGNA non firmato |
CAGLIARI |
2011 |
istanza di trasferimento ai sensi dell’ART.42 BIS DLGS 151/2001 |
La Sig.ra (omissis) assistente presso un'amministrazione penitenziaria, al rientro dai tre mesi di astensione obbligatoria. ferie e congedo parentale, ha inoltrato richiesta di assegnazione, ai sensi dell'art. 42 bis del Testo Unico 151/2001, presso una sede di servizio più prossima al proprio luogo di residenza. Non avendo ricevuto risposta alla richiesta sopraddetta, la Sig.ra (omissis) ha deciso di rivolgersi alla Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari, la quale ha provveduto ad inviare una nota al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria invitando la Stessa a concedere, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 42 bis del T.U. 151/01 e l'Accordo stipulato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto a Roma in data 24/02/2005, un trasferimento, anche temporaneo, in una sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del proprio nucleo familiare. A detta nota, il Provveditore Regionale della Sardegna, da una sollecita risposta assicurando la convocazione della Sig.ra (omissis) “per una personale esplicazione della situazione patita in relazione ad eventuali provvedimenti da adottare in merito”. A seguito della predetta convocazione, la Sig.ra (omissis) comunica, con nota e-mail, alla Consigliera di Parità che la sua richiesta di distacco è stata accolta sino al compimento del primo anno di vita del suo bambino.
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SARDEGNA non firmato |
CAGLIARI |
2010 |
trasformazione del rapporto di lavoro in part time per esigenze di conciliazione vita lavoro |
La Sig.ra (omissis), madre di tre bambini, dipendente di un Istituto di Credito, ha presentato richiesta, alla Direzione del predetto Istituo, di trasformazione, temporanea, del suo contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per far fronte alle evidenti difficoltà a coniugare la vita professionale con quella familiare. Avendo ricevuto un diniego la Sig.ra (omissis) si è rivolta alla Consigliera di parità della Provincia di Cagliari. L'Ufficio della Consigliera di Parità ha contattato l'Istituto di Credito per fissare un appuntamento al fine di esporre e trovare una soluzione al caso della Sig.ra (omissis). Manifestata la disponibilità da parte del Direttore dell'Istituto, l'incontro si è svolto anche alla presenza della Responsabile del Personale. Durante l'incontro sono state affrontate, oltre alle problematiche relative al caso della Sig.ra (omissis), le tematiche su eventuali azioni positive che le “Aziende” possono mettere in atto per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro. A seguito dell'incontro suddetto, come comunicato dalla lavoratrice, la Direzione dell'Istituto di Credito ha concesso alla Sig.ra (omissis) un orario di lavoro part time per la durata di un anno. |
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SARDEGNA |
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17/02/2010 |
discriminazione nelle selezioni pubbliche |
Intesa tra il Comune e la Consigliera regionale con la quale viene rimosso il requisito discriminatorio inserito nel bando emanato dal Comune per "Istruttore direttivo di vigilanza" categoria D1. Tale requisito discriminante consisteva nell'espressa riserva di partecipazione al concorso ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle forze armate. Il comune si impegna inoltre a svolgere eventi formativi per i dipendenti dell'ente in materia di diritto antidiscriminatorio e politiche di promozione delle pari opportunità.
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SARDEGNA non firmato |
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04/08/2006 |
discriminazione nelle selezioni pubbliche |
presunta condotta discriminatoria tenuta dai membri (esclusivamente uomini) della commissione nella selezione delle corsiste idonee all'esito di un corso per la formazione del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Attraverso l'attività della Consigliera si è raggiunta un'intesa con il comandante provinciale dei VVFF al fine di ammettere nuovamente le lavoratrici a lla partecipazione del prossimo corso concorso nonchè al fine di rendere disponibili per le suddette lavoratrici spazi ed istruttori al fine di colmare le lacune ed incrementare la preparazione per superare3 con successo la selezione
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SARDEGNA non firmato |
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01/08/2008 |
discriminazione nelle selezioni pubbliche |
intesa tra il Comune e la Consigliera regionale con la quale vengono rimossi due requisito discriminatori inseriti nel bando emanato dal Comune per "Istruttore direttivo di vigilanza" categoria C1. Il primo prevedeva l'ammissione al concorso dei soli candidati in possesso della patente A. Il secondo requisito fissava un limite di età nel massimo per i partecipanti. In particolare tale condizione è stata ritenuta indirettamente discriminatoria in quanto insiste sulla fascia di età con maggiore incidenza sul tasso di natalità.
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SARDEGNA non firmato |
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20/04/2005 |
discriminazione diretta sul posto di lavoro |
ammissione di responsabilità dell'amministrazione e offerta di ristoro transattiva
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TOSCANA |
FIRENZE |
05/03/2008 |
molestie |
accordo mediante il quale il datore di lavoro si impegna al risarcimento di tutte le spese mediche subite dalla lavoratrice a causa delle molestie subite, si impegna inoltre a trasferire la lavoratrice presso altra sede al fine di garantire alla medesime un ambiente di lavoro adeguatamente sereno
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TOSCANA |
FIRENZE |
22/08/2006 |
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accordo sindacale sull'equipaggiamento del personale
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TOSCANA |
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25/06/2004 |
molestie sessuali |
la parte datoriale accetta la proposta formulata dalla consigliera regionale che prevede: 1. l'elaborazione di un questionario da somministrare ai dipendenti in forma anonima al fine di monitorare la persistenza di eventuali molestie; 2.corso di formazione durante l'orario di lavoro sulla normativa sulle pari opportunità; 3. introduzione di un codice di comportamento finalizzato alla prevenzione e repressione dei comportamenti molesti
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VENETO |
BELLUNO |
29/03/2006 |
demansionamento al rientro dal periodo di astensione facoltativa per maternità
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il datore si impegna a cercare una possibile soluzione al fine di garantire una collocazione della Lavoratrice adeguata alla propria qualifica. |
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VENETO |
BELLUNO |
06/04/2007 |
mancata concessione dei riposi giornalieri per allattamento
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richiesta di intervento della Direzione Provinciale del lavoro di Belluno |
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VENETO |
BELLUNO |
27/03/2007 |
mancata concessione dei riposi giornalieri per allattamento
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richiesta di intervento della Direzione Provinciale del lavoro di Belluno |
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VENETO |
BELLUNO |
23/07/2008 |
presunto caso di discriminazione di genere a seguito di comando a nuovo incarico |
All'esito dell'incontro tenutosi tra le parti, la Consigliera di parità ha ritenuto non sussistere, allo stato, palesi elementi di discriminazione.
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VENETO |
BELLUNO |
11/02/2011 |
presunto caso di discriminazione riguardo gli accessi alla mensa aziendale dei lavoratori part time
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incontro di chiarimento con il datore di lavoro |
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VENETO |
VERONA |
09/02/2010 |
discriminazione di genere avente ad oggetto la concessione del part time solo a fronte della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e alla successiva riassunzione con contratto part time annuale |
incontro tra le parti e conseguente proposta di accordo formulata dalla consigliera ed accettata dalle parti: trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time mantenendolo a tempo indeterminato |
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VENETO |
VERONA |
17/06/2008 |
mobbing |
accordo tra le parti che prevede il collocamento della lavoratrice presso altra sede dell'azienda con mansioni diverse ma non inferiori a quelle svolte in precedenza, con conservazione dell'attuale trattamento economico e trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time per un anno prorogabile per un altro anno
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VENETO |
VERONA |
16/12/2010 |
discriminazione di genere/razziale |
le parti accettano la proposta della consigliera di far rientrare in servizio la lavoratrice sospesa a causa del "cattivo odore" che emanava
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
28/04/2010 |
esigenze di conciliazione tempi di vita lavoro - mobbing |
A fronte di numerose dimissioni di lavoratrici madri, l’OOSS ha richiesto l’intervento della Consigliera regionale di Parità a fronte di casi specifici per i quali non era stata possibile soluzione alcuna. La mediazione della Consigliera di Parità porta all’individuazione di proposte personalizzate a soluzione dei due casi segnalati riguardanti il tema della conciliazione. Interviene altresì (in via informale) nei confronti di mobbing verticale rilevato per il quale l’azienda decide di trasferire – in favore di un migliore clima aziendale – il responsabile dell’Unità Locale.
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
19/07/2010 |
mobbing - molestie |
Due dipendenti di un grande ente pubblico (accompagnate dai legali) hanno richiesto l’intervento della Consigliera di Parità regionale a fronte del reiterarsi di vessazioni nei loro confronti prodotte da altro dipendente di pari livello. Tale dipendente, già sottoposto a procedura disciplinare per molestie nei confronti di una delle due denuncianti e per la quale era stato sospeso dal servizio, come ritorsione aveva messo in atto comportamenti vessatori verso le 2 lavoratrici. Il clima lavorativo si presentava fortemente compromesso, con la presenza di tensioni e forti contrapposizioni tra i soggetti e le gerarchie. I legali denunciavano anche l’impossibilità ad avere contatti con l’Amministrazione Pubblica. L’intervento della Consigliera di Parità regionale, dopo una articolata istruttoria tesa a verificare le posizioni delle parti e a recuperare tutta la documentazione inerente la procedura disciplinare, ha portato alla richiesta della rimozione della discriminazione attraverso un piano di azioni positive specifico, anche introducendo dei percorsi formativi rivolti alle/ai dipendenti sui temi: mobbing, vessazioni e molestie. Dato il deteriorato clima organizzativo, la Consigliera ha promosso – sentite le lavoratrici - la loro ricollocazione delle lavoratrici e la richiesta di un piano per il superamento della discriminazioni
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
12/10/2010 |
riposi giornalieri per allattamento - riparto del fondo di produttività incentivante-premio di risultato |
La Consigliera di Parità regionale, in affiancamento alla Consigliera di Parità provinciale che ha provveduto a trasferirle la segnalazione proveniente dal Comitato Pari Opportunità dell’ente, dopo aver effettuato regolare istruttoria ha convenuto con le parti la sottoscrizione di un verbale per la rimozione della discriminazione collettiva in atto nei confronti delle lavoratrici madri, concordando: - il riconoscimento come servizio effettivamente prestato dei permessi di allattamento - il risanamento delle posizioni pregresse. Per effetto di un accordo aziendale, le lavoratrici in permesso di allattamento venivano escluse ai fini del riparto del fondo di produttività incentivante-premio di risultato.
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2009 |
discriminazione di genere nei licenziamenti |
L’intervento della Consigliera regionale di Parità è avvenuto a fronte del coinvolgimento della Consigliera di Parità di Forlì Cesena. Le dipendenti di una cooperativa, che aveva in appalto servizi da un grosso ente pubblico, a fronte di una ristrutturazione venivano licenziate senza possibilità alcuna di avere opportunità di riconoscimento del lavoro svolto come punteggio per il concorso indetto dalla pubblica amministrazione (a differenza di analoghe situazione non a prevalenza femminile). La Consigliera di Parità, evidenziando come il caso fosse al limite della sua competenza, ha promosso di concerto con la collega provinciale, la presa in carico dei soggetti sindacali e datoriali del caso.
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2009 |
riposi giornalieri per allattamento |
L’intervento della Consigliera regionale di Parità è avvenuto a supporto dell’OOSS per riconoscere il diritto alle ore di allattamento delle mamme trasferiste. L’OO.SS, forte del parere ottenuto, ha avuto il riconoscimento di quanto richiesto.
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2010 |
discriminazione collettiva di genere di lavoratori uomini |
L’intervento della Consigliera regionale di Parità è avvenuto a fronte di una presunta discriminazione nei confronti degli uomini nel settore del servizio accoglienza di grande azienda che si occupa di trasporti. La richiesta di intervento è stata formulata dalla FILT-CGIL dell’Emilia Romagna. Secondo i denuncianti, l’azienda – attraverso ordini di servizio - aveva attivato un piano di trasferimento degli uomini collocati nel servizio accoglienza verso altre attività. Secondo la parte sindacale, l’intento dell’azienda sarebbe stato quello di collocare all’accoglienza solo dipendenti giovani e carine, così come sarebbe stato confermato anche in fase di selezione delle risorse interne per il servizio medesimo. Alla discriminazione di genere si sarebbe poi aggiunta anche quella per età, in quanto anche le donne over 35 sarebbero state – in un secondo tempo – ricollocate. Dopo gli incontri istruttori, l’azienda ha ritenuto opportuno annullare gli ordini di servizio di trasferimento.
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2009 |
discriminazione collettiva di genere di lavoratrici donne |
Di concerto con la Consigliera di Parità del territorio competente viene richiesto all’impresa di rimuovere la presunta discriminazione nei confronti delle lavoratrici presenti in azienda, in merito all’accesso di programmi di formazione. |
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2010 |
discriminazione di genere nella progressione di carriera |
E’ stato richiesto l’intervento della Consigliera di parità dell’Emilia Romagna a fronte di un Bando per la nomina di specifiche figure professionali all’interno dell’organizzazione, riportante presunti elementi discriminatori. La Consigliera di parità ha formulato uno specifico parere che ha portato alla revisione del Bando stesso e alla posticipazione dei termini dello stesso
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EMILIA ROMAGNA |
REGIONALE |
2010 |
discriminazione nelle procedure di selezione pubbliche |
La Consigliera di Parità è stata attivata, in via preventiva, dalla Consigliera di Parità provinciale e da settori interni della P.A. interessata, in merito alla formulazione di un bando pubblico per l’assunzione di personale per i quali si ipotizzavano richieste di requisiti potenzialmente discriminatori. E’ stata prodotta documentazione a supporto della scrittura del Bando. |
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EMILIA ROMAGNA |
RIMINI |
06/05/2011 |
riposi giornalieri per allattamento |
la Consigliera rende noto, a mezzo raccomandata indirizzata all'azienda ove è impiegata la lavoratrice, che ai sensi della normativa italiana vigente in materia di pari opportunità tra donne e uomini sul lavoro e tutela della maternità ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Art. 39, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Art. 25, ogni trattamento meno favorevole in ragione della maternità, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. La Consigliera, pertanto, rivolge al datore di lavoro, dormale richiesta di rimozione dell'eventuale comportamento discriminatorio
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EMILIA ROMAGNA |
RIMINI |
24/06/2011 |
discriminazione retributiva - richiesta di riammissione immediata al lavoro e riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto |
la Consigliera rende noto, a mezzo raccomandata indirizzata all'azienda ove è impiegata la lavoratrice, che ai sensi della normativa italiana vigente in materia di Lavoro e pari opportunità tra donne e uomini sul lavoro, a norma dell’Art. 28 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è fatto divieto di discriminazione retributiva. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Art. 25, Comma 1 qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Alla lavoratrice spetta l’applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL vigente ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. La Consigliera, pertanto, rivolge al datore di lavoro, dormale richiesta di rimozione dell'eventuale comportamento discriminatorio
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EMILIA ROMAGNA |
RIMINI |
28/04/2011 |
discriminazione nelle procedure di selezione pubbliche - requisiti discriminatori - patente b |
la Consigliera segnala, alla P.A. che fissa i criteri di ammissibilità dei candidati alla procedura selettiva, che la richiesta, nell’ambito dei requisiti specifici del possesso della patente di guida di categoria “B” potrebbe essere motivo di discriminazione indiretta. Suggerisce che qualora tale requisito venga ritenuto necessario, la richiesta sia collocata al momento dell’assunzione e non già al momento della presentazione della domanda.
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EMILIA ROMAGNA |
RIMINI |
01/04/2011 |
presunta discriminazione - assunzione |
la mancata assunzione della lavoratrice che aveva sostenuto un colloquio nel mese di dicembre 2010, è dovuta alla carenza di competenze richieste dalla ditta per ricoprire il posto vacante. L’inserimento lavorativo della sig. C.S piuttosto che A.P. nell’organico della ditta è avvenuto tramite una comparazione di competenze evidenziate nei cv delle due candidate e non su una differenza di età a scapito di A.P. (la quale aveva segnalato alla Consigliera di aver subito una discriminazione in quanto era stato fatto riferimento durante il colloquio alla sua “età fertile”)
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LOMBARDIA |
COMO |
10/06/2010 |
discriminazioni riguardanti la progressione di carriera |
La lavoratrice lamenta comportamenti pregiudizievoli nei suoi confronti con riferimento alla progressione di carriera e alla nomina del Responsabile del servizio di Polizia locale , incarico assegnato all'unico altro candidato, uomo. L'amministrazione che ha proceduto alla nomina ha specificato che la scelta è di carattere fiduciario ai sensi degli artt. 107 - 109 del T.U.E.L. e che pertanto non occorre bandire un eventuale concorso. La Consigliera ritiene soddisfacente, quale possibile soluzione conciliativa, l'eventuale nomina della lavoratrice nella posizione di Vice Comandante.
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LOMBARDIA |
COMO |
15/10/2009 |
esigenze di conciliazione tempi di vita lavoro - maternità |
la consigliera di parità procede alla convocazione dell'amministrazione pubblica presso la quale è adibita la lavoratrice discriminata al fine di verificare la possibilità di rimodulare l'orario di lavoro della stessa. Ciò al fine di permettere alla lavoratrice madre di curare l'inserimento dei minori adottati nel nuovo contesto familiare
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LOMBARDIA |
COMO |
26/07/2010 |
demansionamento al rientro dalla maternità |
la consigliera di parità rivolge formale richiesta di reintegro della lavoratrice discriminata, alla fine del congedo di maternità, nello stesso ruolo che ricopriva precedentemente il congedo.
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LOMBARDIA |
LECCO |
16/06/2011 |
demansionamento |
l'amministrazione coinvolta si impegna ad inserire la lavoratrice in un contesto lavorativo confacente a quello precedentemente occupato, facendosi altresì garante della riqualificazione professionale della lavoratrice
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LOMBARDIA |
LECCO |
27/07/2010 |
orario di lavoro - fruizione dei permessi ex lege 104/1992 |
la fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 avverrà mediante specificazione, da parte della lavoratrice, delle giornate interessate entro il 10 di ogni mese, in alternativa l'azienda si impegna a formulare una turnazione con riduzione dell'orario settimanale pari alle 19 ore di permesso mensile
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CAMPANIA |
NAPOLI |
22/07/2011 |
demansionamento al rientro dalla maternità |
l'azienda si impegna a valorizzare la lavoratrice mediante attività di formazione, la lavoratrice accetta il trasferimento presso altro reparto
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CAMPANIA |
NAPOLI |
25/01/2011 |
demansionamento al rientro dalla maternità |
la società si rende disponibile a valutare una differente collocazione professionale della lavoratrice
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VENETO |
ROVIGO |
09/03/2011 |
discriminazione legata alla maternità |
la lavoratrice al rientro dalla maternità e con esigenze di conciliazione tempi di vita - lavoro legate alla necessità di cura del minore non accetta l'offerta di part time dell'azienda, a tempo indeterminato e di venti ore settimanali, in quanto eccessivamente penalizzante economicamente e dal punto di vista contributivo. la consigliera di parità, assunte informazioni circa la concessione di part time con condizioni più vantaggiose ad altre lavoratrici, rende noto all'azienda il possibile ricorrere di una discriminazione a danno della lavoratrice interessata
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VENETO |
ROVIGO |
29/04/2010 |
esigenze di conciliazione tempi di vita lavoro |
l'azienda si rende disponibile a riscontrare le esigenze di conciliazione rese note dalla lavoratrice riformulando l'orario di lavoro in base alle richieste della stessa
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VENETO |
ROVIGO |
31/08/2010 |
esigenze di conciliazione tempi di vita lavoro - maternità |
nell'ambito della lavorazione ripartita su turnazione giornaliera l'azienda si rende disponibile ad adibire la lavoratrice esclusivamente alla fascia di turnazione antimeridiana fino al primo anno di età del bambino |
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