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  • Rete delle Consigliere e dei Consiglieri

LA RETE NAZIONALE

Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, di consentire lo scambio d’informazioni, dati, esperienze e buone prassi, e di accrescere l’efficacia della loro azione, è stata istituita la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, coordinata dalla Consigliera Nazionale. L’organismo costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere e dei Consiglieri investiti a livello territoriale e si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione e sotto la presidenza della Consigliera Nazionale.

Le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali di Parità

Sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province, sentite le commissioni tripartite, rispettivamente regionali e provinciali, di cui agli art. 4 e 6 del d.lgs n. 469 del 1997; hanno mandato quadriennale – rinnovabile una sola volta – e rappresentano i livelli di competenza territoriali locali (regionali e provinciali) relativamente alla figura istituzionale della Consigliera e del Consigliere di Parità, attualmente disciplinata dal d.lgs. n. 198 del 2006.

Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in sinergia con gli altri organi istituzionali preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. A tale scopo fanno parte delle Commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli art. 4 e 6 del d.lgs. n. 469 del 1997; partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999; inoltre, sono componenti delle Commissioni di parità del corrispondente al livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali hanno l’obbligo di presentare – pena la decadenza del mandato – un rapporto sull’attività svolta a tutti gli organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Gli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri regionali e provinciali sono collocati, per legge, rispettivamente presso le Regioni e le Province, che sono tenute a fornire il personale, la strumentazione e le attrezzature loro necessarie.

Attività istituzionale e disciplina giuridica

Il d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 disciplina in maniera puntuale ruoli, funzioni ed attività delle/dei Consigliere/i di Parità, n
e deriva che le/i Consigliere/i svolgono essenzialmente funzioni di promozione e controllo in merito all’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza; di fronte ad atti, patti o comportamenti discriminatori, dopo aver espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, possono promuovere azioni in giudizio, o intervenire ad adiuvandum nei giudizi eventualmente promossi dalle/dai lavoratrici/lavoratori.

Le Consigliera Nazionale (per i casi di rilevanza nazionale) e le Consigliere regionali sono inoltre titolari di eventuali azioni in giudizio a carattere collettivo.

Tra le competenze attribuite alle/ai Consigliere/i dalla legge, figurano inoltre le seguenti attività:

- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991, ora d.lgs. n. 198 del 2006;

- promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

- sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

- promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

- verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991;

- collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

Le attività riguardanti le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, nazionali, regionali e provinciali, sono finanziate da uno Fondo nazionale istituito ad hoc, che può essere utilizzato anche per eventuali azioni in giudizio promosse o sostenute dalle stesse Consigliere.