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FAQ - Frequently Asked Questions
Risposte a domande ricorrenti

I contenuti di questa sezione sono elaborati a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma in base alle richieste più frequenti degli utenti. Per eventuali segnalazioni e contributi ed ulteriori chiarimenti si prega di contattare l'URP: dpl-URPRoma@lavoro.gov.it  
 

ARGOMENTI

Accentramento contributivo  -  Accordi sindacali  - Apprendistato  - Arbitrato  - Assegni familiari  -Attestazione per gare di appalti pubblici - Certificazione contratto di lavoro - Conciliazione  - Contratto a progetto - Contratto a termine - Cooperazione - CUDDenuncia al Servizio Ispettivo -  Dimissioni - DisabiliDURC - Ferie - Formazione professionale - Indennità - Lavoratrici Madri - Lavoro a domicilio -  Lavoro Notturno - Lavoro occasionale e accessorio - Legge 104/92 - Libro Unico - Liste MobilitàRadioprotezione - Stranieri - Tirocinio - Trasformazione rapporto di lavoro - Videosorveglianza
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  Accentramento contributivo

Come attivare l’accentramento contributivo di un’azienda? 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 25/II/0017292 del 3/12/2008, ha precisato che l’obbligo della richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’accentramento contributivo non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro. Il datore di lavoro può continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un’unica sede dell’INPS, presentando a quest’ultima una specifica istanza in via telematica secondo i criteri stabiliti dall’Istituto.

  Accordi  sindacali

Come fare per avere informazioni circa il deposito di accordi azienda/lavoratori (art. 411 CPC)? Qual' è l'ufficio competente? In che orari riceve? esiste una modulistica da presentare? quante copie dell'accordo servono?

Gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 411 CPC, devono essere depositati presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Via Cesare de Lollis n. 12, secondo piano, stanza 16. Non esiste una modulistica, devono essere portati a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), in doppia copia e con lettera di accompagno.
Contestualmente alla consegna in duplice copia, l'Ufficio rilascerà copia del verbale di deposito, contenente il numero di repertorio e l'attestazione dell'accertamento in ordine alla legittimazione del depositante. Sarà quindi cura dell'Ufficio, accertata l'autenticità, provvedere alla trasmissione della copia del verbale così acquisita alla Cancelleria del Tribunale Civile competente, laddove l'accordo transattivo risulti valido ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e dunque idoneo ad ottenere il decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3 c.p.c., e sempre che  non risulti ancora eseguito il pagamento di quanto concordato.

  Apprendistato

Quali sono le modalità per effettuare un passaggio da tempo pieno a tempo parziale di un contratto di apprendistato per il quale è stato richiesto e rilasciato un parere di conformità positivo a tempo pieno?

E’ possibile ridurre l’orario di lavoro originariamente pattuito con un apprendista, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
• che la particolare articolazione dell’orario di lavoro non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative.  Occorre pertanto valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa;
• che il periodo dell’attività formativa (minimo 120 ore) non subisca un riproporzionamento in relazione al ridotto orario di lavoro.
  
Se una lavoratrice assunta con contratto di  apprendistato professionalizzante entra  in maternità anticipata e obbligatoria, il periodo di assenza modifica il termine di durata dell’apprendistato?

Nel periodo di astensione anticipata e obbligatoria per maternità il contratto di apprendistato si “congela”, in quanto la durata prevista dal piano formativo deve essere di effettivo lavoro. Quindi i mesi che restano per il raggiungimento della completa formazione e qualificazione dovranno essere lavorati dalla lavoratrice al rientro in servizio. La fonte normativa è contenuta nella tipologia stessa del contratto che prevede per il datore di lavoro di impartire all’apprendista adeguata formazione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, tanto che per ciascun profilo formativo è prevista durata e modalità di erogazione della formazione stessa.

  Arbitrato

In caso di sanzione disciplinare, quali passi può intraprendere il lavoratore e a chi deve rivolgersi?  
 
La legge di riferimento in materia di sanzione disciplinare è la n° 300/70 art. 7.  Entro i 20 giorni successivi la sanzione, il lavoratore può promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato al fine di ottenere la revoca o la diminuzione del provvedimento. Tale richiesta va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma – Via Cesare De Lollis, 12 - 00185 Roma. La modulistica può essere reperita sul sito all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica.

  Assegni familiari

Come si possono ottenere gli assegni al nucleo familiare spettanti e non corrisposti dal datore di lavoro?

E’ necessario inviare formale richiesta scritta inviata con lettera Raccomandata AR al datore di lavoro, con l’ indicazione del termine  entro il quale effettuare il pagamento. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, si può presentare denuncia. Per presentare regolare denuncia al fine di un intervento del Servizio Ispettivo è necessario presentarsi  personalmente presso gli uffici in Via Maria Brighenti n. 23 (zona Portonaccio) – palazzina A piano terra - . L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,30 e i pomeriggi del lunedì e martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.


Attestazione per gare di appalti pubblici

Chi rilascia l’attestazione di esclusione dell’impresa alla partecipazione alle gare per pubblici appalti?

La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro ha introdotto la sanzione dell’interdizione. Il provvedimento interdittivo rappresenta uno strumento di carattere sanzionatorio che esclude l’impresa alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, emanato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, è una delle cause di interdizione dai pubblici appalti. Viene comunicato all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e/o al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche al fine dell’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture del provvedimento interdittivo e da questi ultimi tempestivamente segnalato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici. Al fine di una corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, la stazione appaltante dovrà acquisire d’ufficio il DURC e può verificare la veridicità dei requisiti dell’impresa tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici (www.avcp.it).

 
 Certificazione contratto di lavoro

Come si presenta l’istanza per la certificazione di un contratto di lavoro? L’istanza può essere presentata in una qualsiasi  DPL o solo su quella dove è ubicato il posto di lavoro? E se l’azienda a più sedi, con la sede centrale? La certificazione, al di fuori dei bolli, ha un costo? Se si, a quanto ammonta? Esiste una procedura da scaricare? Esiste un modulo per la presentazione dell’istanza? 

Per la certificazione di un contratto di lavoro l’azienda può presentare l’istanza sia alla DPL (Direzione Provinciale del lavoro), dove l’azienda svolge l’attività produttiva, sia alla DPL dove la stessa azienda ha la sede legale (semmai fosse differente dalla sede lavorativa); quindi se l’azienda ha più sedi la certificazione può essere richiesta presso la DPL di una qualsiasi sede di lavoro.  Per ogni contratto da certificare sono necessarie 3 marche da bollo da 14,62 euro – non vi sono altri costi; La Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale Attività Ispettiva -  n. 48 del 15/12/2004 è esplicativa della procedura di certificazione e contiene, in allegato, anche il modulo per la presentazione dell’istanza.

 Conciliazione

È necessario fare anticipatamente i conteggi della retribuzione?

La Direzione Provinciale del lavoro non effettua conteggi relativi a spettanze non corrisposte dal datore di lavoro, pertanto è necessario rivolgersi ad un patronato, sindacato, consulente del lavoro ecc..

Come si deve procedere per fare vertenza a un datore di lavoro?

Accertato l’ammontare delle somme non corrisposte dal datore di lavoro, si può attivare la procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di Conciliazione. La procedura che prima era obbligatoria prima di rivolgersi al Giudice del Lavoro, dal 24/11/2010 è diventata facoltativa (come stabilito dall’art. 31 della Legge 183/2010).  

Come e dove presentare la richiesta di conciliazione?

Il modulo per la richiesta del tentativo di conciliazione può essere reperito sul nostro sito al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica. La domanda può essere consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R in Via Cesare de Lollis n. 12 - 00185 Roma, oppure può essere inviata tramite E-mail certificata al nostro ufficio all’indirizzo DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it ed in copia inviato anche alla controparte.  

La richiesta di conciliazione deve essere necessariamente firmata dal lavoratore o può essere sottoscritta dal suo legale (in tal caso è necessario inviare anche la delega)?

La richiesta di conciliazione deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale.  

È indispensabile, inoltre, utilizzare i modelli che si trovano sul sito internet del Ministero?

Non è obbligatorio usare la modulistica che può essere reperita sul sito: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica, ma la richiesta di conciliazione deve contenere:
• le generalità di entrambe le parti; 
• il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto;
• l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
• l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.  

In sede di conciliazione una Società può essere rappresentata da un consulente munito di delega o è necessaria la presenza del legale rappresentante?

I consulenti del lavoro (o i soggetti abilitati secondo quanto disposto dagli  Art. 1 e art. 40 della Legge 11 gennaio 1979 N. 12), possono rappresentare l’azienda se muniti di delega. Qualora la conciliazione interessi somme di denaro, la delega a conciliare dovrà essere rilasciata davanti ad un notaio.  

Qual è la procedura da seguire per firmare una transazione/liquidazione TFR davanti alla DPL?  

Il modulo per la richiesta del tentativo di conciliazione può essere reperito sul nostro sito al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica, consegnato a mano o spedito con raccomandata A/R o inviato a mezzo e-mail certificata (DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) al nostro ufficio ed in copia inviato anche alla controparte.
La controparte, qualora accetti la procedura di conciliazione, può depositare le contro-deduzioni (memoria) entro 20 giorni dalla richiesta. Dal deposito della memoria di controparte l’ufficio convoca entro 10 giorni le parti per il tentativo di conciliazione che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni. La mancata adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario.  

Concluso un rapporto di lavoro con divergenze sulle spettanze, è obbligatoria la conciliazione presso la DPL? Entrambe le parti devono mandare la richiesta di conciliazione? E’ possibile rivolgersi ad un altro ente conciliatore?  

La procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di Conciliazione in Via Cesare de Lollis n. 12, dal 24/11/2010, secondo quanto stabilito dall’art. 31 della Legge 183/2010, è diventata facoltativa prima di rivolgersi al Giudice del Lavoro. Il modulo per la richiesta del tentativo di conciliazione può essere reperito sul nostro sito al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica, consegnato a mano o spedito con raccomandata A/R o inviato a mezzo e-mail certificata (DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) al nostro ufficio ed in copia inviato anche alla controparte. Il Legislatore ha escluso l’invio a mezzo fax.
La richiesta di conciliazione deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale. Quando le parti hanno già preventivamente raggiunto un accordo, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente nelle stesse modalità anzidette. La soluzione positiva e inoppugnabile alla controversia può essere raggiunta dalle parti anche in sede sindacale, presso le Commissioni di certificazione istituite presso le Università e le Fondazioni Universitarie debitamente autorizzate, le Province, gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro o gli Enti Bilaterali.

Contratto a progetto

Quali elementi deve contenere Il contratto a progetto? 

Il contratto di lavoro a progetto stipulato in forma scritta ai fini della prova, deve contenere i seguenti elementi: 
• durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; 
• progetto o programma di lavoro individuato nel suo contenuto caratterizzante: le prestazioni del collaboratore devono essere definite in funzione di un risultato; 
• il corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese; 
• modalità di coordinamento del lavoratore a progetto al committente  nell’esecuzione anche temporale della prestazione lavorativa ( tale da non pregiudicare l’autonomia del collaboratore  nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa); 
• eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Per ulteriori notizie ci si può recare presso la Direzione Provinciale del Lavoro – Ufficio relazioni per il Pubblico Via M. Brighenti n.23 – palazzina A piano terra.

Come viene determinato il corrispettivo economico di un contratto a progetto?  cosa accade in caso di anticipata soluzione del contratto da parte del lavoratore?

Nel contratto di lavoro a progetto la finalità è il raggiungimento del risultato, ciò nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. La durata del rapporto di collaborazione  è legata alla realizzazione del progetto, al programma di lavoro o fasi di esso, in regime di totale autonomia. Per quanto riguarda il corrispettivo, il collaboratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, inoltre il compenso pattuito può essere escluso o ridotto nel caso in cui il risultato non sia stato conseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità, rilasciando naturalmente in finale la busta paga.

 Contratto a termine

Per rinnovare un contratto a termine che non abbia ancora raggiunto i 36 mesi, è necessaria la convalida della Direzione Provinciale del Lavoro? come deve essere richiesta la convalida?  

Il limite massimo dei trentasei mesi può essere superato attraverso la stipula di un nuovo contratto a termine, siglato davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Via Cesare De Lollis n. 12, dal datore di lavoro e dal lavoratore assistito da un rappresentante di un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale, cui aderisca o abbia conferito mandato. Per la richiesta di appuntamento ci si deve rivolgere personalmente  all’Area dei Conflitti di Lavoro in Via De Lollis. Non esiste una modulistica.

Durante un contratto a termine  i periodi di malattia sono conteggiati nel calcolo dei 36 mesi?
 
I periodi di malattia sono computati nei 36 mesi.

 Cooperazione

Nel regolamento interno di una Cooperativa di servizi di produzione lavoro ci può essere una clausola in cui si dice che "in caso di mancanza di lavoro o riduzione dello stesso la prestazione del socio lavoratore (rapporto di dipendente subordinato) potrebbe essere temporaneamente sospesa in attesa di nuovi incarichi, senza retribuzione?
 
La clausola descritta può essere inserita nel regolamento interno della cooperativa di produzione e lavoro, ma in caso di riduzione delle commesse la riduzione o la sospensione della prestazione di lavoro non deve essere discriminante, ma deve riguardare la totalità dei soci lavoratori.
 
A chi si presenta la domanda di dimissioni dal ruolo di liquidatore di Società Cooperativa?
 
La competenza relativa alla liquidazione delle Società Cooperative è passata al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale della Cooperazione – Viale Boston n.25 – 00144 Roma – tel. 06/59931.
 
Il Deposito  del Regolamento Soci Lavoratori di una Cooperativa può essere effettuata tramite FAX  e a quale numero  o tramite posta raccomandata.
 
Il Regolamento di una cooperativa può essere spedito mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo di Via Maria Brighenti n. 23 – 00159 Roma – o tramite fax al numero 06/43261050.

 CUD

Nel caso  si riceva il  CUD  con degli importi errati, come  ottenere  quello  CUD corretto?
 
Per problemi relativi al modello CUD bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

 Denuncia al Servizio Ispettivo

Come si  presenta la richiesta di intervento del Servizio Ispettivo?  

Per presentare regolare denuncia al fine di un intervento del Servizio Ispettivo è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici in Via Maria Brighenti n. 23 (zona Portonaccio) – palazzina A piano terra - . L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,30 e i pomeriggi del lunedì e martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
         
Come si fa per recuperare i contributi di un rapporto di lavoro a tempo pieno  o tempo parziale con  busta paga o totalmente in nero?

E’ necessario presentare regolare denuncia al fine di un intervento del Servizio Ispettivo. Il lavoratore deve presentarsi personalmente presso i nostri uffici in Via Maria Brighenti n. 23 (zona Portonaccio) – palazzina A piano terra - . L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,30 e i pomeriggi del lunedì e martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 munito di due dichiarazioni  testimoniali  attestanti il rapporto di lavoro svolto (modello dichiarazione testimoniale)

  Dimissioni

Come si convalidano le dimissioni per giusta causa?  

E’ necessario presentarsi  personalmente presso i nostri uffici in Via Maria Brighenti n. 23 (zona Portonaccio) – palazzina A piano terra - . L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,30 e i pomeriggi del lunedì e martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. muniti della lettera di dimissioni presentata o inviata a mezzo  Racc. al datore di lavoro indicante la  motivazione, ovvero la “ giusta causa”,  ovvero  la mancata retribuzione, la mancata regolarizzazione (es. Busta paga non consegnata o irregolare).  

La richiesta di dimissioni di una lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino può essere presentata da un delegato?

Le dimmisioni della lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino sono nulle se non sono convalidate dal Ministero del Lavoro.  Per questo, come ha ribadito la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro  (nota del 26/02/2009), la richiesta di dimissioni per avere validità legale deve essere convalidata  dal Servizio ispettivo del lavoro che deve accertartare l’effettiva volontà di dimissioni attraverso un colloquio diretto con l’interessata. La lavoratrice, pertanto,  per convalidare le dimissioni deve necessariamente recarsi presso i nostri uffici (non può delegare nessuno), portando tre copie originali della lettera di dimissioni già firmate per presa visione dal datore di lavoro e apporre la firma davanti ad un funzionario del Servizio ispettivo del lavoro. Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30 in Via Maria Brighenti n. 23 (zona Portonaccio) - palazzina D piano terra.

 

 Disabili

Dove va presentata la domanda per la compensazione territoriale per l’invio del prospetto disabili in caso di una Società con più sedi in regioni diverse? Quale è la  procedura  per richiedere la compensazione territoriale?

Qualora la richiesta di compensazione territoriale interessi unità provinciali ubicate in Regioni diverse, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Div. III – Via Cesare De Lollis n. 12 – 00185 Roma. Le modalità di presentazione della richiesta sono contenute nella nota del 17/11/08.
 
Per  l’assunzione  di personale appartenente alle  categorie protette D.Lgs. 68/99, qual è l’ufficio di riferimento? qual è  la procedura per l’iscrizione agli elenchi e la  documentazione da produrre?
 
Tutte le procedure di cui al D.Lgs. n. 68/99 (iscrizione nelle liste delle categorie protette e avviamenti al lavoro) sono di competenza del Centro per L’Impiego della Provincia. Per iscriversi nelle liste riservate è necessario iscriversi prima all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego della Provincia. Per tutte le informazioni relative alle procedure può consultare il sito http://www.informaservizi.it/obbligatorio.asp  o chiedere al Centro per l’Impiego di Roma in Via Rolando Vignali n. 14 – Tel. 06/67668426 – indirizzo e-mail: obbligatorio@provincia.roma.it

Cosa fare in caso di richiesta di dichiarazione sulla regolarità degli adempimenti in materia di collocamento disabili (ex L.68/99)?

Con la semplificazione operata dal Decreto Legge 112/2008, è stata soppressa la certificazione circa l’ottemperanza  agli obblighi occupazionali richiesta dalle Legge n. 68/99. L’originario articolo 17 prevedeva per tutte le imprese, pubbliche o private, partecipanti a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con strutture pubbliche, l’obbligo di presentare, in via preventiva, la dichiarazione di regolarità rispetto alle disposizioni che regolano l’accesso al lavoro dei disabili, nonché, pena l’esclusione, l’apposita certificazione, rilasciata dai servizi della Provincia (ex Collocamento), attestante la regolarità. Con la semplificazione resta soltanto l’autocertificazione, da presentarsi preventivamente, a cura del legale rappresentante, e che attesti il rispetto degli obblighi sul collocamento obbligatorio.

 DURC

La dichiarazione per i benefici contributivi deve essere inoltrata con cadenza annuale?    

La dichiarazione per i benefici contributivi non ha cadenza annuale. Il 30/04/09 era il termine fissato entro il quale doveva essere presentata da tutti coloro che avevano fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino a tale data. Per i datori di lavoro che ad oggi non ne hanno ancora fruito, invece, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta del beneficio stesso. Si informa che sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è consultabile un ampio spazio dedicato al DURC con la pubblicazione della normativa di riferimento e le domande più frequenti 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/vigilanza/DURC/durc_domande_ricorrenti.htm e la pagina relativa al DURC  (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/vigilanza/DURC/), dove reperire ulteriori informazioni e la modulistica.     

 Ferie

E’ possibile "attaccare" il periodo di ferie ad un periodo di malattia?

La malattia insorta prima dell’inizio del periodo di ferie  e protrattasi in tale periodo decorre regolarmente senza incidere sulle ferie che saranno godute in un momento successivo. Possono al riguardo verificarsi le seguenti situazioni: 
• in caso di ferie già programmate il lavoratore deve essere considerato in malattia fino alla   completa guarigione e resta  integro il diritto di fruire delle ferie in momento successivo; 
• se il lavoratore guarisce durante le ferie collettive una volta cessata la malattia egli godrà delle ferie restanti. A titolo esemplificativo l’istituto precisa che le ferie vengono interrotte in caso di stati febbrili, ricoveri ospedalieri, malattie gravi etc etc.  

Quali sono i diritti del lavoratore in materia di ferie non godute?

La normativa fondamentale in materia di ferie è l’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell’08/04/2003. Il principio basilare è che:”……..il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane – fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva – e tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro…..”. Le motivazioni vanno ricercate nel fatto che le ferie sono considerate indispensabili per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e come tali non possono essere né rifiutate dal lavoratore, né non concesse dal datore di lavoro. Quindi le ferie sono un diritto irrinunciabile, nel senso che non possono essere monetizzate, la norma infatti ammette l’indennizzabilità delle ferie solo in caso di fine rapporto di lavoro. Il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane consecutive entro l’anno di riferimento e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi alla sua maturazione. Possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 Aprile 2003 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 66), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, nonché i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore alla norma. Il D. Lgs. n. 213 del 2004 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non permettono ai propri lavoratori il godimento delle ferie e un eventuale accordo tra le parti che disciplini modalità risarcitoria di ferie non godute è nullo. Eccezione alla norma generale possono essere le lavoratrici madri, lunghe malattie o lunghi infortuni, minori e lavoratori part-time.
 
Come si calcolano i giorni di ferie nel lavoro part time?

Esistono tre tipi di part-time:
• part-time orizzontale: il numero di ore lavorate ogni giorno è inferiore rispetto a quello previsto dal contratto, mentre rimangono invariati i giorni lavorati;
• part-time verticale: i giorni lavorati nel corso della settimana sono inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto, mentre rimangono invariate le ore prestate ogni giorno;
• part-time misto: è una combinazione degli altri due tipi di part-time, per cui si ha una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Vediamo come spetta il diritto alle ferie in caso di part-time:
• part-time orizzontale : il lavoratore ha diritto alle ferie nella stessa misura prevista per il tempo pieno. Così se il contratto prevede quattro settimane di ferie all’anno per il lavoratore a tempo pieno, la stessa misura spetta ai lavoratori part-time;
• part-time verticale e misto: al lavoratore part-time  spetta un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno (giorni lavorativi settimanali previsti dal contratto : il numero delle ferie annuali spettanti per contratto = giorni di effettivo lavoro settimanale : x) x  rappresenta le ferie spettanti al lavoratore part-time e si otterrà facendo la seguente proporzione: (numero delle ferie annuali spettanti per contratto x giorni di effettivo lavoro settimanale): giorni lavorativi settimanali.

 Formazione professionale

E’ vero che a partire dal 1 Gennaio 2009 è obbligatorio per le imprese edili formare i nuovi assunti prima dell'inserimento in cantiere, quale è il riferimento normativo e dove si possono effettuare tali corsi?

E’ obbligatorio per le imprese edili formare i nuovi assunti prima dell’inserimento in cantiere - vedi art. 18 D.Lgs 81 del 2008.  I centri  dove poter formare i lavoratori sono i CPT  Enti Bilaterali.