Indennità
Un lavoratore licenziato per “assenza ingiustificata”, ha diritto all’indennità di disoccupazione?
L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie, variazione delle mansioni ecc.).Per ottenerla bisogna essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Lavoratrici madri
Per le collaboratrici domestiche è prevista l'interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio? da chi viene liquidato il pagamento mensile durante l'astensione obbligatoria anticipata, dal cittadino privato, oppure dall'INPS?
Anche per le lavoratrici domestiche si applica la Legge n. 151/2001. La domanda di interdizione anticipata può essere reperita sul sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica e presentata presso gli uffici della DPL di Roma Via Cesare De Lollis n. 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il Decreto di Interdizione verrà rilasciato in duplice copia, di cui una deve essere consegnata alla sede INPS che provvederà al trattamento economico.
Come si ottiene l’autorizzazione per astensione lavorativa dovuta a gravidanza a rischio?
Per ottenere l’autorizzazione all’astensione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione si deve produrre un certificato medico di gravidanza – rilasciato da un ginecologo di una struttura pubblica (se rilasciato da ginecologo privato, la lavoratrice si dovrà recare presso la ASL per la convalida), contenente i seguenti dati:
generalità complete della lavoratrice; denominazione del datore di lavoro; qualifica; epoca di gestazione; data ultima mestruazione; data presunta del parto; le gravi complicanze.Il modello di domanda, reperibile sul nostro sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica, e il certificato medico vanno portati a mano dalla lavoratrice o da persona delegata (delega semplice + fotocopia del documento di riconoscimento) in Via Cesare De Lollis n. 12 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’ufficio rilascerà a vista il provvedimento di autorizzazione all’astensione dal lavoro in duplice copia, una copia per la lavoratrice e una copia dovrà essere consegnata al datore di lavoro.
Occorre una delega per presentare al posto dell’interessata una domanda di interdizione anticipata dal lavoro ed eventualmente dove si può trovare un modello?
La domanda di interdizione anticipata per gravidanza a rischio, con allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato da un ginecologo di una struttura pubblica, può essere presentata da persona delegata. La delega deve essere fatta in carta semplice, deve contenere i dati anagrafici di chi delega e del delegato, deve essere accompagnata dal documento (originale e fotocopia) di entrambi i soggetti.Per tutte le informazioni sull’interdizione per gravidanza si può collegare sul sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica.
La prima domanda di interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione si può inviare tramite raccomandata e a quale sede va indirizzata?
La domanda di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio può anche essere spedita per posta, ma i tempi del rilascio dell’autorizzazione si allungano. Sul sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica può trovare il modello di domanda e le informazioni relative alla documentazione da produrre. Dal 19/10/09 è operativo solo l’ufficio di Via Cesare de Lollis 12, aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In alternativa alla spedizione può incaricare persona delegata (delega semplice e fotocopia del documento di riconoscimento) ed avere subito il provvedimento da produrre al datore di lavoro.
Come fare per avere un duplicato del certificato di astensione anticipata?
Per avere una copia conforme del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro da lei smarrito, si può rivolgere allo stesso ufficio che lo ha emesso presentando una richiesta scritta e una marca da bollo da Euro 14,62.
A chi va indirizzata l’autorizzazione per l’astensione obbligatoria?
L’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità va richiesta all’INPS e al datore di lavoro utilizzando un apposito modello (che si può chiedere alla sede INPS competente per territorio o reperire sul Sito Internet) allegando il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto rilasciato da un ginecologo di una struttura pubblica.
Un lavoratore dipendente che richieda, ai sensi del D.Lgs 151/2001, un periodo di congedo non retribuito per l'effettuazione delle pratiche di adozione e affidamento, matura le ferie, i permessi e la decorrenza degli scatti di anzianità?
Il godimento di periodi di congedo non retribuito (congedo preadottivo – art. 27, comma 2, D.Lgs n. 151/01) non da diritto ai fini pensionistici di alcun accreditamento di contribuzione figurativa (Circolare INPS n. 16 del 4/2/08). Tale periodo di congedo può essere oggetto di riscatto al pari dei periodi di fruizione di aspettative senza assegni per motivi familiari e personali previsti dei CCNL. Al momento il congedo preadottivo è paragonato ai periodi di aspettativa senza assegni e pertanto non valutato per il trattamento di quiescenza, il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione, alle ferie e alla decorrenza dell’anzianità.
In caso di adozione, spetta il congedo per maternità?
Il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore a prescindere dall’età all’atto dell’adozione (spetta per l’intero periodo anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età). In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Il presente congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta alle medesime condizioni al lavoratore.
In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito, fermo restando la durata dei cinque mesi:
• prima dell’ingresso del minore in Italia, cioè durante il periodo di permanenza all’estero per incontrare il minore e definire l’iter adottivo;
• entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia a prescindere dall’età.
Il congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta alle medesime condizioni al lavoratore. Il congedo si applica a tutte le lavoratrici comprese quelle a domicilio, nonché alle lavoratrici autonome. Se la madre rinuncia a tale diritto lo stesso potrà essere esercitato dal padre.
Come si determina l’organizzazione dei riposi giornalieri, detti anche permessi per allattamento, in caso di disaccordo con il datore di lavoro?
I riposi giornalieri, chiamati anche riposi per allattamento, pari a due periodi di riposo (anche cumulabili) durante la giornata lavorativa e pari a due ore, devono essere concordati con il datore di lavoro, contemperando le esigenze del neonato con quelle del servizio.
Le dottoresse commercialiste, iscritte alla propria cassa nazionale di previdenza, in caso di maternità anticipata per gravidanza a rischio (che non viene presa in considerazione dalla cassa che tutela solo l'astensione obbligatoria 5 mesi), ricadono nelle tutele dell’INPS?
L’INPS paga l’astensione anticipata per maternità a rischio solo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. In questo caso si può presentare la certificazione medica al nostro ufficio al fine di ottenere l’autorizzazione all’astensione da presentare all’Istituto. Per ulteriori informazioni si resta a disposizione e si può consultare il sito http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/RM/modulistica .
La richiesta di dimissioni può essere presentata da un delegato?
La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota del 26/02/2009, ha ribadito che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il primo anno di vita del bambino, deve essere portata a mano dalla lavoratrice stessa alla DPL per la convalida, in quanto l’ufficio deve procedere ad accertare l’effettiva volontà del soggetto attraverso un colloquio diretto con la lavoratrice. Pertanto deve venire di persona in Via Maria Brighenti n. 23 – palazzina D piano terra -, portando tre copie originali della lettera di dimissioni, firmate per accettazione dal datore di lavoro.Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Lavoro a domicilio
E’ possibile trasferire un rapporto di lavoro dalla sede dell’azienda presso il proprio domicilio e il contrario? Quali obblighi - in concreto - incombono al datore di lavoro ai fini della sicurezza del luogo di lavoro, di cui al dlgs 81/2009 ? Come si deve procedere relativamente al calcolo della retribuzione? Trasferire un rapporto di lavoro dalla sede dell’azienda presso il proprio domicilio e il contrario è possibile sottoscrivendo semplicemente un accordo tra le parti. Ai fini della sicurezza devono esistere presso il domicilio le stesse condizioni previste all’interno dell’azienda, in quanto il lavoro a domicilio si configura come una forma di “decentramento produttivo”. Il calcolo della retribuzione deve avvenire sulla base delle c.d. tariffe di cottimo pieno, generalmente fissate dai CCNL. Normalmente i contratti collettivi prevedono anche specifiche maggiorazioni corrispondenti a : tredicesima, ferie, festività e TFR; rimborso spese per l’uso di macchine, energia, locali ed accessori;lavoro notturno, festivo ecc.. Qualora le tariffe di cottimo e le maggiorazioni non siano previste dai Contratti Collettivi, esse vengono determinate da una apposita Commissione istituita presso la Direzione Regionale del Lavoro e composta in maniera paritetica dai datori di lavoro e membri delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. La retribuzione può anche essere oggetto di trattativa tra le parti (riferimento normativo: Sentenza Cassazione. 22 aprile 2002 n. 5840).
Lavoro notturno
E’ esente dallo svolgimento del lavoro notturno il dipendente padre di un minore di anni tre quando la madre convivente non ha richiesto l’esenzione perché svolge lavoro diurno?
Il Decreto Legislativo n. 66/2003, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 213/2004, sulla disciplina dell’orario di lavoro stabilisce che è vietato il lavoro delle donne tra le ore 24 e le ore 6 antimeridiane nel periodo intercorrente tra l’accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.
Non c’è obbligo di prestazione di lavoro notturno, ovvero hanno facoltà di rifiutarsi:
• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992.
Lavoro occasionale e accessorio
Quando si può ricorrere alla collaborazione occasionale? Per non rientrare nella casistica del lavoro a progetto, non bisogna superare nell'anno solare i 30 gg di collaborazione con lo stesso committente, oppure i 5.000 euro sempre nell'anno solare anche in questo caso con lo stesso committente, oppure in ques'ultimo caso i 5.000 euro sono da considerarsi complessivi (somma di tutti gli importi percepiti dai vari committenti)?
Il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dar luogo, nel corso di un anno solare, a compensi superiori a 5000,00 euro da parte di ciascun singolo committente (legge n. 133 del 06/08/08).
La normativa dei voucher abbraccia solo studenti fino a 25 anni e pensionati?
Il lavoro accessorio può essere svolto, oltre che da studenti e pensionati, da tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti e, fino al 31/12/09, anche da lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in indennità di disoccupazione. I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale :
· in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
· nel caso di percettori di prestazioni integrative fino ad un limite massimo di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente. Per ulteriori informazioni è utile consultare il sito Internet alla Sezione dedicata al lavoro accessorio e a tutte le Circolari INPS di riferimento.
E’ possibile assumere durante il periodo estivo un lavoratore minore (16 anni)?
La norma che regola il lavoro occasionale e accessorio è contenuta nella Legge 133/2008. La circolare INPS n. 104/2008 afferma chiaramente che gli studenti “under 25” possono prestare lavoro occasionale in tutti i settori produttivi ed a favore di imprese di ogni dimensione e tipologia. Per quanto concerne l’età minima il legislatore parlando di studenti iscritti ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, non sembra aver limitato le prestazioni occasionali ed accessorie, ai soli studenti maggiorenni. Di conseguenza sembrerebbe ipotizzabile una prestazione accessoria per i ragazzi di età superiore ai sedici anni, limite minimo sotto il quale, in relazione alla tutela del lavoro minorile, non si può andare.
Legge 104/92
Come reperire copia cartacea o elettronica della circolare i cui riferimenti sono citati nel messaggio 15995 dell'INPS, con oggetto la frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 , legge 104/92 - modifica criteri. Inoltre quali sono le specifiche sulle modalità di frazionamento dei permessi orari?
Con i messaggi n. 15995 del 18/06/2007 e n. 16866 del 28/06/2007, l’INPS ha dettato nuove regole sulla frazionabilità dei permessi giornalieri di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (tre giorni al mese, per il lavoratore disabile o per il lavoratore che assiste un portatore di handicap in situazione di gravità).In passato l’INPS aveva ammesso la frazionabilità di detti permessi solamente in mezze giornate. Con le nuove regole l’INPS si adegua ora a quanto stabilito dall’INPDAP e dal Ministero del Lavoro e riconosce la possibilità di frazionare i permessi giornalieri anche in permessi orari.Il limite massimo di ore fruibili derivanti dal frazionamento orario è dato dalla formula seguente: orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali x 3. Quindi un lavoratore che ha un orario di 36 ore sett. distribuite su 6 giorni potrà fruire, a seguito del frazionamento dei permessi giornalieri (36:6x3), di un massimo di 18 ore, mentre il tetto sarà di 24 ore per un lavoratore che ha un orario di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (40:5x3).
Libro unico
Per quanto tempo il datore di lavoro deve mantenere copia dei cedolini stipendio che mensilmente consegna ai suoi dipendenti e, qual è la norma che regola quanto richiesto?
Il datore di lavoro, ovvero il consulente del lavoro o i professionisti che detengono il Libro Unico hanno l’obbligo di conservarlo per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Il termine di conservazione, per la durata di cinque anni, viene esteso anche ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008.
Dove è possibile attingere informazioni riguardanti il libro unico?
È possibile consultare il link seguente www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/vigilanza/LibroUnico/
Mobilità
Chi può iscriversi alle liste di mobilità?
L’iscrizione nelle liste di mobilità è possibile per i lavoratori licenziati da imprese a causa di riduzione di personale, connessa a cessazione, riduzione o trasformazione dell’attività. I Centri per l’Impiego compilano la lista dei lavoratori in mobilità. Il caso di fine rapporto di lavoro di un contratto a termine non rientra nella casistica prevista per l’iscrizione in tale lista.
Radioprotezione (radiazioni ionizzanti)
Come e dove vidimare il "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. I datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre il libretto per ogni lavoratore, apponendo timbro e sottoscrizione e di inviarlo a:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VI
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Il datore di lavoro privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di € 12,91 sul conto corrente intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia in cui ha sede il richiedente.
Se il datore di lavoro è pubblico, deve inviare solo il libretto.
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzaLavoro/ms/iniziative/20090731_librettoradioprotezione.htm
Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella G.U. n. 74 del 13 giugno 1995, supplemento ordinario alla G.U. n. 136, serie generale, del 13 giugno 1995 (art. 62, comma 3; art. 81, comma 6; art. 90, comma 5).
- Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, Allegato IX
Stranieri
L’ufficio stranieri della DPL di Roma svolge solo attività di Back-office. Le informazioni sullo stato delle pratiche degli stranieri possono essere reperite dagli interessati solo presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma, sito in V.le Ostiense n. 131/l, quale unico ufficio adibito ad attività di Front-office e pertanto aperto al pubblico.
Qual'è la documentazione necessaria e la procedura da seguire per l'ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario per lavoro autonomo?
L’ingresso in Italia per lavoro autonomo è regolato dai Decreti di programmazione dei flussi migratori. Nel Decreto Flussi vengono determinate le categorie di lavoro autonomo che possono fare ingresso in Italia. La richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere presentata alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per la residenza del Paese di origine (link http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze/).
Un cittadino extracomunitario per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo deve:
• disporre di adeguate risorse finanziarie (i parametri di riferimento devono essere richiesti, anche per il tramite di un procuratore, alla CCIAA o all’Ordine Professionale competente;
• essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di determinate attività (qualifiche professionali, iscrizione ad albi ecc.);
• essere in possesso del nulla osta dell’Autorità competente, che dichiari la non sussistenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza di svolgimento dell’attività;
• avere la disponibilità di una sistemazione abitativa autonoma;
• fornire garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri (muniti di regolare permesso di soggiorno) o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria (per il 2009 Euro 8.900).
Se il cittadino extracomunitario possiede i suddetti requisiti può richiedere alla Questura (anche tramite un Procuratore delegato), il nulla osta provvisorio all’ingresso per lavoro autonomo ( link http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema00101/Lavoro_autonomo.html), da presentare poi alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel suo paese per ottenere il visto di ingresso, utile al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Per ogni ulteriore informazione visitare il sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it – come fare per) o informarsi presso la questura di zona.
Come procedere per l’assunzione di una donna extracomunitaria come ragazza alla pari?
Le persone collocate alla pari costituiscono una categoria specifica non appartenente né alla categoria degli studenti, né a quella dei lavoratori. I programmi alla pari, infatti, sono progetti di scambi culturali e il contratto di prestazione alla pari è un contratto a prestazioni corrispettive in cui i ragazzi, in cambio di vitto e alloggio presso una famiglia straniera, oltre ad una modesta paga settimanale, svolgono attività di aiuto nelle faccende domestiche più leggere.
Il lavoro alla pari è regolato da una normativa Comunitaria (Accordo Europeo sul Collocamento alla Pari adottato a Strasburgo il 24/11/1969) e da una Legge italiana di ratifica dell’accordo europeo (Legge n. 304 del 18/05/1973). Il contratto stipulato tra le parti va depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Ma la prima sostanziale differenza per un ragazzo di un paese extracomunitario è la necessità di possedere i documenti necessari per l’ingresso e il soggiorno in Italia. Il Contratto alla Pari per un giovane extracomunitario ancora nel suo paese di origine è regolato dall’art. 40, comma 20, del DPR 394/99: “Per gli stranieri di cui all’art. 27, comma 1 – lettera r) – del Testo Unico, il nulla-osta al lavoro è rilasciato nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nulla-osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi…….”.
Pertanto, se il lavoratore extracomunitario si trova ancora nel suo paese di origine, per la procedura di cui all’art. 40, ci si deve rivolgere allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Roma Via Ostiense n. 131/L.
Come procedere per la richiesta di assunzione di un cittadino americano?
L’ingresso in Italia di un cittadino non appartenente alla UE, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, è soggetto alla disciplina dei flussi secondo un contingente stabilito dal Governo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 286/98. L’ufficio che si occupa del rilascio dei nulla osta al lavoro è lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, in Via Ostiense n. 131 e ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.interno.it (immigrazione).
Come può un ricercatore extracomunitario ottenere un visto di un anno a scopi di ricerca?
Per l’ingresso di un ricercatore extracomunitario, l’Istituto di Ricerca deve inviare una comunicazione, con raccomandata a.r., dove viene precisato che con il ricercatore non si instaurerà nessun tipo di rapporto di lavoro subordinato. Tale comunicazione va inoltrata alla Direzione Provinciale del lavoro – Via Maria Brighenti n. 23 – 00159 Roma.
Attestato di conducente (lavoratori extracomunitari)
Dove chiedere l’attestato?
L’attestato di conducente è rilasciato dal Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede legale del soggetto richiedente l’attestato, ovvero individuata in relazione alla sede operativa presso la quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato o messo a disposizione.
Per facilitare l’iter procedurale, la domanda può essere presentata “presso la sede della DPL più vicina alla residenza del lavoratore medesimo. Il funzionario che prenderà in visione la documentazione trasmetterà – con i mezzi più i mezzi più idonei – la relativa attestazione riguardante la regolarità dei suddetti documenti all’Ufficio competente” (Nota Min. Lavoro D.G.A.I. – Div. II^- Prot. N. 25/II/ 0007749 del 13/6/2008) .
Nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, la Direzione Provinciale del Lavoro competente al rilascio dell’attestato è individuata in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice richiedente. - Link modulistica - “ATTESTATO DI CONDUCENTE (CITTADINI EXTRACOMUNITARI)”.
Cosa viene attestato?
Con l’attestato viene certificata la regolarità del rapporto di lavoro tra il conducente ed il trasportatore in maniera conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (se del caso anche contrattuali), in materia di condizioni di lavoro e formazione professionale. Al momento del rilascio dell’attestato, il richiedente sottoscrive una ricevuta con cui dichiara la permanenza delle condizioni sussistenti al momento della richiesta.
Dove e quando restituire l’attestato?
l richiedente l’attestato è tenuto all’immediata restituzione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle due copie dell’attestato in suo possesso:
- in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato;
- alla scadenza del periodo di validità.
Cosa è questo documento e chi può farne domanda?
L’attestato di conducente viene rilasciato ai richiedenti già in possesso della licenza comunitaria al trasporto internazionale di merci su strada di cui al Regolamento CEE n. 881/92 per lavoratori extracomunitari ed è rilasciato nelle seguenti ipotesi:
- quando lo stesso trasportatore conduca il veicolo, in quanto titolare di impresa individuale ovvero amministratore di società;
- quando tra il trasportatore ed il conducente sussista un rapporto di lavoro subordinato;
- quando il conducente sia socio della società di persone del trasportatore;
- quando il conducente sia un collaboratore familiare del trasportatore;
- quando il conducente sia associato in partecipazione alla società del trasportatore;
- quando il conducente sia socio lavoratore della cooperativa del trasportatore.
L’attestato è inoltre rilasciato al trasportatore che, in esecuzione di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, abbia a disposizione il conducente.
Quale documento d’identità serve per ottenere l’attestato?
Per ottenere il rilascio dell’attestato è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno in originale e presentazione della copia (o in copia con presentazione dello stesso in originale entro trenta giorni), oppure è necessario esibire l’originale e presentarene copia della “ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (il cosiddetto cedolino)”, che “risulta valido per il rilascio dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, la medesima ricevuta potrà essere reputata idonea anche ai fini del conseguimento dell’attestato di conducente, fatta salva la possibilità di verificare successivamente l’effettivo rinnovo del permesso di soggiorno agli autisti extracomunitari che lavorano alle dipendenze di imprese di trasporto italiane” (Nota Min. Interno prot. N. 27-25/A-157 del 15/9/2006 e Nota Min. Lavoro D.G.A.I. – Div. II^- Prot. N. 25/II/ 0015728 del 27-11-2007).
Quante marche da bollo servono per richiedere l’attestato?
E’ necessaria una marca da bollo per la richiesta di attestato (qualunque sia il numero degli attestati di cui il trasportatore chiede il rilascio), e una marca da bollo per l’attestato che verrà rilasciato al conducente; non sono invece corredati da marche da bollo le copie degli attestati in possesso del trasportatore e dell’ufficio competente al rilascio.
L’attestato a chi appartiene e dove deve essere tenuto?
L’attestato di conducente è un documento nominativo, redatto in tre copie, che è di proprietà del soggetto che ne fa richiesta:
1. una copia rimane presso la sede legale dell’impresa (ovvero presso la sede operativa dell’impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato), mentre nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
2. una copia è consegnata, da parte del soggetto richiedente, al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
3. una copia rimane presso l’ufficio competente al rilascio dell’attestato.
Per i lavoratori extracomunitari distaccati presso un trasportatore italiano?
Per ottenere l’attestazione è necessario presentare la regolare lettera di distacco del conducente extracomunitario presso il trasportatore di nazionalità italiana.
Per quanto tempo è valido l’attestato?
L’attestato scade dopo cinque anni, ma non deve tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l’attestato stesso si riferisce.
Se l’attestato di conducente o la copia del trasportatore vengono smarriti o rubati?
In caso di smarrimento o furto dell’attestato o della copia in possesso del trasportatore, quest’ultimo è tenuto, dopo denuncia alle autorità competenti, a darne immediata notizia all’ufficio competente al rilascio.
Quali sono le fonti normative?
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la lettera Circolare n. 219 del 19 febbraio 2003 (Regolamento CE n. 484/2002 del Parlamento e del Consiglio – attestato di conducente – chiarimenti e criteri operativi) e la nota n. 396 del 19 marzo 2003 (Regolamento CE n. 484/2002 del Parlamento e del Consiglio – attestato di conducente – ulteriori chiarimenti), ha fornito indicazioni che riportiamo di seguito per la procedura e il rilascio dell’attestato di conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 con nota prot. n. 25/II/0017292 del 3/12/2008
Tirocinio
Come attivare uno stage in azienda?
Il datore di lavoro può attivare uno stage rispettando i seguenti limiti:
• un tirocinante nel caso di aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
• non più di due tirocinanti nel caso di aziende con dipendenti tra 6 e 19 unità a tempo indeterminato;
• non più del 10% di tirocinanti in aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
I soggetti promotori (agenzie per l’impiego, centri provinciali per l’impiego, università, provveditorati agli studi ecc.) e i datori di lavoro ospitanti devono stipulare una convenzione a cui devono allegare il progetto formativo con l’indicazione degli obiettivi e delle finalità perseguite dallo stage. Il soggetto promotore invia copia della convenzione e del progetto alla Regione, alla DPL, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali e alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
Trasformazione rapporto di lavoro (da full-time a part-time)
Come trasformare l’orario di lavoro?
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è ammessa solo se risultante da un atto scritto e controfirmato in comune accordo tra il datore/datrice e il lavoratore/lavoratrice consensualmente, senza che sia convalidato dagli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dalla LEGGE 12 novembre 2011, n. 18
L’accordo sul nuovo orario di lavoro si deve spedire per posta o si deve inviare via fax?
Assolutamente no: l’accordo originale, controfirmato tra le parti, deve essere disponibile presso la sede di lavoro per un eventuale controllo del Servizio Ispettivo del Lavoro.
Come fare l’accordo e in quante copie?
L’accordo deve essere fatto in due copie originali (una per la lavoratrice e una per il datore di lavoro), e deve contenere i seguenti dati:
• dati lavoratrice/lavoratore (generalità e dati anagrafici);
• dati Azienda/Società (indicare l’indirizzo della sede legale e il codice fiscale e/o partita iva);
• contratto (indicare la data di assunzione, la tipologia del contratto, qualifica e mansioni, il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria);
• luogo (indicare l’indirizzo della sede di lavoro);
• inizio e durata indicare la data di inizio e successivamente la data di fine part-time oppure indicare a tempo indeterminato);
• articolazione (indicare il nuovo orario di lavoro ed eventuali turnazioni giornaliere/settimanali/mensili, ecc.);
• firma (firma per esteso del nome e del cognome del lavoratore/lavoratrice e del/della rappresentante legale).
Quando si deve convalidare l’accordo?
Mai: l’accordo non deve essere convalidato e non bisogna presentare o spedire l’accordo, poichè la convalida presso gli Uffici territoriali del lavoro è stata abolita dal 1 gennaio 2012: pertanto per trasformare l’orario di lavoro è necessario che la/il dipendente e il datore/datrice di lavoro sottoscrivano un accordo scritto. La modifica dell’orario di lavoro, quindi, deve essere obbligatoriamente concordata tra le parti.
Può essere imposta/obbligata la modifica del nuovo orario di lavoro?
No, la trasformazione dell’orario di lavoro deve necessariamente essere consensuale.
Può essere licenziata/o una lavoratrice/lavoratore che rifiuta di trasformazione l’orario di lavoro?
No, non può essere licenziata/o perché rifiutare il cambiamento dell’orario di lavoro non può essere un giustificato motivo di licenziamento: la modifica dell’orario di lavoro non può essere obbligata, ma deve essere concordata tra le parti.
Deve essere specificata la durata dell’accordo sul nuovo orario di lavoro?
Si, al momento della stipula deve essere indicata la decorrenza, ossia deve essere indicata la data di inizio e successivamente la data di fine part-time, oppure se non è prevista una scadenza va indicato che l’accordo è “a tempo indeterminato”.
Come si possono prorogare le trasformazioni dei rapporti di lavoro da Full time a Part time già precedentemente accettate dai vostri uffici?
Basta rinnovare il precedente accordo, riscrivendo da capo un nuovo accordo di trasformazione con i seguenti dati:
• dati lavoratrice/lavoratore (generalità e dati anagrafici);
• dati Azienda/Società (indicare l’indirizzo della sede legale e il codice fiscale e/o partita iva);
• contratto (indicare la data di assunzione, la tipologia del contratto, qualifica e mansioni, il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria);
• luogo (indicare l’indirizzo della sede di lavoro);
• inizio e durata indicare la data di inizio e successivamente la data di fine part-time oppure indicare a tempo indeterminato);
• articolazione (indicare il nuovo orario di lavoro ed eventuali turnazioni giornaliere/settimanali/mensili, ecc.);
• firma (firma per esteso del nome e del cognome del lavoratore/lavoratrice e del/della rappresentante legale).
I datori di lavoro devono comunicare la trasformazione dell’orario di lavoro ai Centri per l’Impiego tramite il sistema telematico?
No, non deve essere fatta la comunicazione on-line tramite il Sistema telematico delle Comunicazioni Obbligatorie, come citato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007 , perché, come precisato alla pagina 6: “Si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, allorché il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale dello stesso (da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato)”.
Per i datori di lavoro, come avere chiarimenti sulle procedure delle Comunicazioni Obbligatorie ON-LINE via web?
Per avere chiarimenti si può telefonare al Numero Verde 800 196 196 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, oppure scrivere una E-mail all’indirizzo: co@lavoro.gov.it e fare una richiesta di informazioni, indicando il nome e cognome dell’utente, il sistema informatico regionale utilizzato, il recapito e specificare il tipo di utente (es. datore di lavoro, consulente, agenzia di somministrazione, altro).
Videosorveglianza
Un’azienda che ha un impianto di video-sorveglianza già installato, in cui non sono presenti rappresentanze sindacali, può “regolarizzare” la sua posizione?
Un impianto di video-sorveglianza già installato senza autorizzazione è sanzionabile: non può, quindi, essere sanata una situazione già esistente.
Come richiedere l’autorizzazione?
L’autorizzazione all’istallazione deve essere richiesta se considerato necessario l’utilizzo di apparecchi audiovisivi negli ambienti di lavoro per esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza (anche se implica la possibilità accidentale di controllo dell’attività dei lavoratori): la norma prevede la possibilità che il divieto contemplato dall’art. 4 della Legge n. 300/70 possa essere rimosso. Pertanto, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, gli impianti possono essere installati richiedendo preventivamente il rilascio di un provvedimento autorizzativo alla Direzione Provinciale del Lavoro che valuterà le circostanze del caso effettuando un sopralluogo.
Il modulo per la domanda si può scaricare sul sito web della DPL di Roma nella pagina “modulistica” (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/RM/modulistica ) al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/88FA8906-777B-4D7A-BADB-ED9110F47586/0/Istanza_videosorveglianza_agg29032010.pdf
La domanda compilata, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inoltrata al seguente indirizzo: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO, Unità Operativa 2^ Vigilanza Ordinaria Via Maria Brighenti n. 23 - 00185 Roma.