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17 dicembre 2007
Quesito C.C.N.L. Lavoro domestico - Lavoratori in regime di convivenza
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) in oggetto contempla, all’art. 15 “orario di lavoro” quale sia la durata massima della prestazione lavorativa giornaliera e settimanale in regime di convivenza, fissandola rispettivamente in n. 10 ore non consecutive giornaliere e n. 54 ore settimanali.
Nel contempo il C.C.N.L. fissa sia i livelli di inquadramento quanto la corrispondente retribuzione mensile del personale domestico assunto in regime di convivenza.
Ciò premesso, è stato posto quesito urgente da parte di Enti e Patronati interessati dai datori di lavoro in occasione delle prossime richieste di nulla osta per cittadini extracomunitari, segnatamente da adibire a lavori domestici in regime di convivenza, se nella succitata ipotesi di assunzione ma con un orario ridotto rispetto ala previsione massima di n. 54 ore settimanali, così come prevede anche il comma 5 del citato art. 15, sia possibile e legittimo corrispondere una retribuzione mensile proporzionale al numero di ore lavorative effettivamente concordato.
La scrivente Direzione Regionale, salvo diverso avviso di codesto Ministero, è del parere che la citata riparametrazione possa essere possibile, fermo restando, trattandosi di manodopera extracomunitaria, che non potranno essere concordate prestazioni lavorative inferiori alle 20 ore settimanali né, in ogni caso, una retribuzione inferiore all’assegno sociale annuo lordo.
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