21 dicembre 2007
Risposta a Quesito del 17 dicembre 2007C.C.N.L. Lavoro domestico. Risposta a quesito
In riferimento e seguito al quesito di questa DRL Abruzzo pubblicata in data 17 dicembre 2007, si fornisce, di seguito,
la risposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro – Div. IV.
Il CCNL per i lavoratori domestici, all’art. 15, regolamenta la possibile articolazione dell’orario di lavoro per i lavoratori conviventi e per i lavoratori non conviventi.
Nei confronti del personale convivente, la durata dell’orario di lavoro è concordata fra le parti e comunque non deve essere superiore alle 54 ore settimanali (es. 10 ore non consecutive per 5 giorni e 4 ore il 6° giorno). La retribuzione per i lavoratori conviventi con orario di lavoro a tempo pieno è quella prevista nella tabella A, allegata al contratto.
Lo stesso art. 15 consente che, in particolare ai lavoratori inquadrati nei livelli C, B e B super e agli studenti, di poter effettuare la prestazione anche con orario ridotto, purché non superi le 30 ore settimanali e sia collocato su fasce ben definite.
In tal caso, la retribuzione sarà ridotta proporzionalmente in relazione alla durata dell’orario.
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