18 gennaio 2008
Quesito riguardante infrazioni normative per comunicazioni obbligatorie Servizi Impiego
Assunzione docenti a tempo indeterminato Istituzioni Scolastiche Statali
In riferimento al quesito sull’argomento in oggetto, posto dalla Direzione Provinciale del lavoro di Teramo, si espongono le valutazioni e considerazioni di seguito riportate, che costituiscono l’orientamento della scrivente Direzione Regionale del Lavoro. sulla questione prospettata concernente l’individuazione del soggetto della Pubblica Istituzione Scolastica da ritenere gravato da obbligo di comunicazione al Centro Impiego competente per le assunzioni di docenti a tempo indeterminato.
Richiamata la nota del Ministero del lavoro – Direzione Generale Mercato del Lavoro – n. 000440 del 04/01/07, voce: Soggetti obbligati – pag. 8 – penultimo periodo, secondo cui per i datori di lavoro pubblico l’obbligo in parola grava “sul dirigente responsabile del procedimento d’assunzione” , si comunica di ritenere confacente nel caso segnalato da codesta Direzione .Provinciale del Lavoro. individuerà il predetto responsabile nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo.
Infatti, risulta dalla documentazione trasmessa ed esaminata che tale Dirigente ha sottoscritto i contratti individuali di lavoro insieme ai docenti interessati aventi effetto immediato rispetto alle date riportate in ciascuno degli stessi.
Ciò, a meno che per la specifica incombenza della comunicazione obbligatoria ai Servizi dell’Impiego risultino essere stati delegati i singoli Dirigenti degli Istituti d’istruzione interessati, circostanza questa che non è stata possibile verificare attraverso gli atti pervenuti alla Direzione Regionale del Lavoro.
L’orientamento sopra espresso appare suffragato dal contenuto testuale dei contratti individuali di lavoro, che, definendo gli elementi dei rapporti lavorativi (Scuole di destinazione, data di assunzione in servizio, trattamento giuridico ed economico, norme legislative e collettive di riferimento, etc), come già detto, appaiono sottoscritti, oltre che dai singoli docenti interessati, proprio dal Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo, che pertanto, essendo a conoscenza della data relativa all’assunzione in servizio e quindi di quella di effettiva instaurazione dei rapporti (fissata di regola all’01/09/07, ma modificabile a causa di impedimento, che, eventualmente i Dirigenti degli Istituti erano tenuti a segnalare al predetto Responsabile Scolastico Provinciale per le variazioni del caso), era nella condizione di diritto e di fatto per adempiere nei termini all’onere della comunicazione obbligatoria ai Servizi Impiego competenti, anche nell’ipotesi di variazione per impedimento della data di assunzione in servizio dei docenti.
Peraltro, in aggiunta a quanto sopra esposto, nella previsione che da parte di codesta Direzione .Provinciale del Lavoro. trovi attivazione il procedimento sanzionatorio, rinvenendo nel comportamento del Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo aspetti di violazione in materia di comunicazione obbligatoria per le intervenute assunzioni dei docenti, sembra consono richiamare l’attenzione sui seguenti aspetti:
• A voler considerare le assunzioni dei docenti di cui si tratta intervenute al più tardi dall’01/09/07, ossia a seguito della presa di servizio presso gli Istituti interessati, è da sottolineare che, mentre per conformarsi alla L. 296/06 la comunicazione preventiva delle assunzioni stesse sarebbe dovuta avvenire non oltre il 31/08/07, nella realtà la medesima è stata effettuata tardivamente e cioè soltanto il 17/09/07;
• Per la tardiva comunicazione si sarebbe dovuto irrogare specifica sanzione amministrativa, in quanto risultando violato un precetto normativo, che tuttavia dal 07/09/07 non annovera più tra i soggetti tenuti a rispettarlo le Istituzioni Scolastiche, che invece dalla stessa data sono soggette alla disciplina del Decreto Legge n. 147/07 convertito nella L. n. 176/07. Tali provvedimenti legislativi fissano un termine di 10 giorni successivi all’instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro e stabiliscono che le sanzioni irrogate a carico delle suddette istituzioni scolastiche per l’inosservanza dei termini previsti dalle precedenti disposizioni in merito alle comunicazioni obbligatorie sono annullate;
• Tenuto conto di quanto evidenziato nei precedenti punti, sussistono fondate perplessità a considerare realizzabile il procedimento sanzionatorio nel caso sottoposto all’esame di questa Direzione Regionale del Lavoro, in quanto risulta violato un termine previsto da precetto che dall’entrata in vigore del Decreto Legge 147/07 ed attualmente non è più vincolante per le Istituzioni Scolastiche, comprese quelle interessate alla pratica rappresentata da codesta Direzione Provinciale Lavoro.