Incentivi alle cooperative sociali di tipo B Le
cooperative sociali di tipo B sono caratterizzate dalla presenza di una quota pari ad almeno il 30% di soggetti svantaggiati (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, etc.).
Fra queste, a beneficiare di particolari agevolazioni sono:
- le nuove cooperative formate, ad esclusione dei soci svantaggiati (se privi dei requisiti dell'età e della residenza richiesti) e dei soci volontatri, da una maggioranza - numerica e di quote - di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti la data di ricevimento della domanda
- le cooperative già esistenti ed operative formate, ad esclusione dei soci svantaggiati e dei soci volontari, da persone residenti nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti la data di ricevimento della domanda
Le aree ammesse alle agevolazioni sono le seguenti:
- i territori di cui agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali Comunitari
- le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera c del Trattato UE
- le aree "phasing out", ossie ammesse ad un regime di sostegno transitorio
- le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Si tratta in pratica dell'intero territorio del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e di circa 3.600 comuni del Centro-Nord.
I progetti finanziabili devono:
- prevedere investimenti non superiori a 258.000 euro nel caso di sviluppo e consolidamento di cooperative già avviate
- prevedere investimenti non superiori a 516.000 euro nel caso di nuove cooperative
- riguardare i seguenti settori (salvo alcune specifiche limitazioni stabilite da disposizioni comunitarie):
- produzione di beni in industria e artigianato
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- fornitura di servizi alle imprese
Sono esclusi i servizi rivolti alle persone, alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie e le iniziative nei settori del commercio e del turismo
Le agevolazioni consistono in:
- finanziamenti per l'investimento (contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato), entro i limiti fissati dall'Unione europea
- contributi a fondo perduto, entro i limiti fissati dall'Unione europea, per le spese di gestione sostenute nel primo triennio di attività (ad esclusione dei progetti nel settore agricolo)
- finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica, entro limiti prestabiliti
PER INFORMAZIONI
- Numero Verde di Sviluppo Italia 848.886.886 (costo di una telefonata urbana) Lunedi- Venerdi dalle 9.00 alle 18.00
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (art. 8) coordinato con la legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2004, n. 250 Regolamento recante criteri e modalità di concessone degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al titolo I del decreto lgs. 21 aprile 2000, n. 185
- Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 5 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego
- Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144