Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
(D.lgs. 276/03 art. 48)
BENEFICIARI
- giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
DURATA
- la durata non è superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
La durata del contratto è determinata tenendo conto:
- della qualifica da conseguire
- del titolo di studio
- dei crediti professionali e formativi acquisiti
- del bilancio di competenze fatto dai servizi per l'impiego o da privati accreditati
DISCIPLINA
- contratto in forma scritta contenente:
- il tipo di prestazione
- il piano formativo individuale
- la qualifica che potrebbe essere acquisita sulla base dell'esito della formazione aziendale ed extraaziendale
divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)
divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo
La regolamentazione dei profili formativi per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione è demandata alle Regioni d'intesa con il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione sentite le OO. SS. e quelle datoriali rispettando i seguenti criteri e principi:
- definizione qualifica professionale
- previsione di un monte ore di formazione esterna e interna in relazione alla qualifica da conseguire e in base a standard minimi formativi (Legge 53/03)
- rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali per determinare, anche nell'ambito degli Enti bilaterali, le modalità di effettuazione della formazione aziendale, standard fissati dalle Regioni <%