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Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione

(D.lgs. 276/03 art. 48)
 

BENEFICIARI

  • giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

DURATA

  • la durata non è superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
    La durata del contratto è determinata tenendo conto:
  • della qualifica da conseguire
  • del titolo di studio
  • dei crediti professionali e formativi acquisiti
  • del bilancio di competenze fatto dai servizi per l'impiego o da privati accreditati

DISCIPLINA

  • contratto in forma scritta contenente:
  • il tipo di prestazione
  • il piano formativo individuale
  • la qualifica che potrebbe essere acquisita sulla base dell'esito della formazione aziendale ed extraaziendale
  • divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
  • possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)
  • divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo

La regolamentazione dei profili formativi per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione è demandata alle Regioni d'intesa con il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione sentite le OO. SS. e quelle datoriali rispettando i seguenti criteri e principi:

  • definizione qualifica professionale
  • previsione di un monte ore di formazione esterna e interna in relazione alla qualifica da conseguire e in base a standard minimi formativi (Legge 53/03)
  • rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali per determinare, anche nell'ambito degli Enti bilaterali, le modalità di effettuazione della formazione aziendale, standard fissati dalle Regioni <%



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