Apprendistato professionalizzante
(D.lgs. 276/03 art. 49)
Beneficiari
- soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Durata
non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.
Disciplina
- contratto in forma scritta contenente il tipo di prestazione, il piano formativo individuale e la qualifica conseguibile sulla base dell'esito della formazione aziendale e extraaziendale
- divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
- possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)
- possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata
- divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo
La regolamentazione dei profili formativi professionalizzanti è demandata alle Regioni d'intesa con le OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore annue
- le modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione saranno determinate dai contratti collettivi nazionali - territoriali - aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali
- riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale
- registrazione su libretto formativo delle ore di formazione effettuata
- presenza di un tutore aziendale