Testata lavoro.gov.it
link al sito dell'unione europea logo fondo sociale europeo logo del ministero del lavoro e della previdenza sociale
  Ti trovi in: homepage > Cittadini > Riconoscimento dei titoli >  

Riconoscimento dei titoli

Il decreto legislativo n. 206/07 del 9 novembre2007 in attuazione della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, attribuisce al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione, la competenza per il riconoscimento dei titoli in caso di attività professionali con finalità formative.

In particolare l’art. 5 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 206/07, attribuisce a questo Ministero la competenza esclusiva per il riconoscimento di due qualifiche professionali, relative agli Istituti di bellezza (Estetisti) ed ai Servizi Domestici conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea.

Riconoscimento titolo professionale di  Estetista conseguito in un Paese dell'Unione europea

Per ottenere il riconoscimento occorre compilare l'apposito modulo, allegare la documentazione necessaria e seguire le formalità di presentazione descritte nel modello stesso. 

Nel caso in cui, valutata la documentazione prodotta, emergano differenze sostanziali nella conoscenza delle materie fondamentali relativi alla formazione professionale conseguita nel Paese d’origine rispetto a quella nazionale, l’Amministrazione si riserva di sottoporre il richiedente ad una misura compensativa, consistente in una prova d’esame o in un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente, presso un struttura autorizzata dalla Regione in cui il beneficiario risiede, volta a colmare la differenza professionale.

L’eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un’Autorità Pubblica, può essere valutata al momento dell’applicazione della misura compensativa e costituire parte integrante della formazione stessa.

Gli art. 49 e 39 del DPR n. 394/99 , regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, dispongono che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo di (estetista) abilitante all'esercizio della professione nel paese di conseguimento, nell'ambito delle quote definite annualmente, possono richiedere il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un Paese non comunitario, al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.

Riconoscimento titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario
 

Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale,  conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, la procedura prevede due diverse opzioni:

Tale dichiarazione viene rilasciata quando vengono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge; in particolare il cittadino in possesso di un titolo conseguito in ambito non comunitario dovrà presentare la stessa documentazione richiesta ai cittadini non comunitari già in possesso del visto di ingresso e soggiorno in Italia, che presentano domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale.

La documentazione necessaria al riconoscimento del titolo professionale e le relative procedure formali, sono indicate nei modelli stessi.

Riferimenti normativi




English