Lo stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto ad un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile a svolgere un' attività lavorativa, secondo le modalità definite dal centro per l'impiego di competenza.
Lo stato di disoccupazione può essere:
- perso, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del centro per l'impiego o per mancata adesione ad una congrua offerta di lavoro
- conservato, in seguito allo svolgimento di un lavoro tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
- sospeso, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani nei casi in cui il compenso superi determinate soglie prefissate
PER INFORMAZIONI
- Centri per l'impiego
- Numero verde del Ministero del Lavoro 800.196.196 tasto n. 1 - lunedì - venerdi dalle 9.00 alle 20.00
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità del 10 Dicembre 2003
- Decreto legislativo del 19 Dicembre 2002, n. 297
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 - Decreto legislativo del 21 Aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144