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Lo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto ad un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile a svolgere un' attività lavorativa, secondo le modalità definite dal centro per l'impiego di competenza.  

Lo stato di disoccupazione può essere: 

  • perso, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del centro per l'impiego o per mancata adesione ad una congrua offerta di lavoro
  • conservato, in seguito allo svolgimento di un lavoro tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
  • sospeso, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani nei casi in cui il compenso superi determinate soglie prefissate  



PER INFORMAZIONI

  • Centri per l'impiego
  • Numero verde del Ministero del Lavoro 800.196.196 tasto n. 1 - lunedì - venerdi dalle 9.00 alle 20.00  



RIFERIMENTI NORMATIVI




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