L'alternanza scuola - lavoro
I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età possono svolgere, sia nel sistema dei licei che in quello dell'istruzione e formazione professionale, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi studio e periodi di lavoro.
Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la formazione che i giovani acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. Permette inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali.
I percorsi in alternanza sono progettati ed attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.
Presso tali enti i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono svolte dall'istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante.
L'istituzione scolastica o formativa provvede alla certificazione delle competenze acquisite dai giovani a conclusione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
In attesa della disciplina definitiva del secondo ciclo di istruzione, i percorsi in alternanza possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente, mentre le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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