I tirocini formativi e di orientamento
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mirano ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico.
Il tirocinio è uno strumento vantaggioso anche per l'azienda che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l'obbligo di assunzione finale del tirocinante.
Al termine del tirocinio l'azienda è tenuta solo a certificare l'esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.
La duratamassima del tirocinio varia a seconda del beneficiario ed è così stabilita:
- 4 mesi - per studenti di scuola secondaria
- 6 mesi - per inoccupati o disoccupati ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea (anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita)
- 12 mesi - per studenti universitari (inclusi studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita)
- 12 mesi - per persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91
- 24 mesi - per disabili
Il tirocinio si realizza sulla base di un'apposita convenzione tra l'azienda che ospiterà il tirocinante e l'ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l'impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc). Alla convenzione deve essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
PER INFORMAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare del 4 gennaio 2007 - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 novembre 2003, n. 37 Adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro- aspetti sanzionatori
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2003, n. 12 Art. 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'art. 6 del Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio
- Decreto Legislativo del 19 dicembre 2002, n. 297 Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 1998, n. 92 Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98
- Decreto interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento
- Legge del 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell'occupazione