Addizionalità
Complementarietà dell'intervento comunitario rispetto alle azioni degli Stati Membri. L'azione dei Fondi, infatti, è pensata come una contribuzione aggiuntiva per favorire l'impegno degli Stati membri ad affrontare problematiche di tipo strutturale.
Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza»,
la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di
spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro
mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di
programmazione.
Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi
interessati dalla decisione della Commissione relativa al Quadro
di riferimento strategico nazionale.
Di norma, il livello delle spese è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.
La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011e ad una a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.
Normativa
Reg. (CE) n. 1083/2006 , art. 15