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Autorità di gestione

Le Autorità di gestione sono organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo, ad esercitare detta funzione. L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
In particolare, essa è tenuta a:

  • garantire la corretta selezione delle operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento e la corretta informazione dei beneficiari sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire comunicati
  • verificare la corretta esecuzione dei prodotti e dei servizi, l'effettiva esecuzione delle spese, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali
  • garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili e finanziari, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione delle operazioni
  • garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti
    nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di
    contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
    per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme
    restando le norme contabili nazionali
  • garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui
    all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità
    dell'articolo 47
  • stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi
    alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
    controllo adeguata siano conservati secondo quanto
    disposto dall'articolo 90
  • garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche
    eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione
  • guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i
    documenti per consentire una sorveglianza qualitativa
    dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei
    suoi obiettivi specifici
  • elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione
    del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione
    e pubblicità previsti all'articolo 69
  • trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

    Normativa:
  • Reg. (CE) n. 1083/2006 ,  artt. 59 e 60
  • Reg. (CE) n. 1828/2006  art 13



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