Autorità di gestione
Le Autorità di gestione sono organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo, ad esercitare detta funzione. L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
In particolare, essa è tenuta a:
- garantire la corretta selezione delle operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento e la corretta informazione dei beneficiari sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire comunicati
- verificare la corretta esecuzione dei prodotti e dei servizi, l'effettiva esecuzione delle spese, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali
- garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili e finanziari, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione delle operazioni
- garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti
nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di
contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme
restando le norme contabili nazionali - garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui
all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità
dell'articolo 47 - stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi
alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
controllo adeguata siano conservati secondo quanto
disposto dall'articolo 90 - garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche
eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione - guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i
documenti per consentire una sorveglianza qualitativa
dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei
suoi obiettivi specifici - elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione
del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione - garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione
e pubblicità previsti all'articolo 69 - trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
Normativa: - Reg. (CE) n. 1083/2006 , artt. 59 e 60
- Reg. (CE) n. 1828/2006 art 13