Cofinanziamento
Il Regolamento (CE) 1260/99 afferma che l'azione dei Fondi strutturali è complementare a quella degli Stati membri, sulla base del principio dell'addizionalità .
Pertanto, si parla di azioni cofinanziate poiché gli stanziamenti relativi ai suddetti Fondi sono aggiuntivi a quelli dello Stato membro e non coprono per intero i costi degli interventi.
Il regolamento, inoltre, specifica i tassi di partecipazione finanziaria dei Fondi agli interventi.
Tale partecipazione è calcolata rispetto ai costi ammissibili totali o relativi a ciascun intervento. Relativamente all’ammissibilità delle spese vedi il Regolamento (CE) 1685/00.