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Gestione finanziaria

La programmazione dei Fondi strutturali 2000-06, nel disciplinare i flussi finanziari, mantiene separati impegni e pagamenti.
Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi; per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente (di norma, entro il 30 aprile di ogni anno).

La programmazione 2007 - 2013 ha introdotto un'importante innovazione, rappresentata dalla regola del disimpegno automatico degli impegni annuali (art. 31, Reg. 1260/99), la quale stabilisce che, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno, le quote per le quali non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile sono automaticamente disimpegnate dalla Commissione.
Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative all'erogazione della quota comunitaria.
La Commissione effettua il pagamento della partecipazione dei Fondi e contemporaneamente il Ministero dell'economia e delle finanze effettua quello dei contributi nazionali.
L'Autorità di pagamento, ricevuti i pagamenti, assicura che tali importi siano trasferiti ai beneficiari finali. I pagamenti possono assumere la forma di acconti, pagamenti intermedi o saldo. All'atto del primo impegno viene versato all'Autorità di pagamento un acconto pari al 7%.

Normativa:

  • Reg. 1260/99 (Disposizioni generali sui Fondi strutturali): art. 31 e 32
  • Reg.1685/2000 (Disposizioni di applicazione del Regolamento n.1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali)



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