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Obbligo formativo

L'obbligo formativo, istituito in Italia con l'art. 68 della legge 144/99, prevede la frequenza di attività formative fino all'età di 18 anni. Disciplinato dal decreto attuativo 257/00 e dall'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2002, è finalizzato ad offrire ai giovani una concreta possibilità di completare il proprio percorso formativo, attraverso il conseguimento di un diploma scolastico o di una qualifica professionale, eliminando in tal modo gli abbandoni precoci dal sistema educativo.
Con la legge 53/2003 è stata superata la distinzione tra obbligo scolastico e obbligo formativo, stabilendo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

L'obbligo formativo può quindi essere assolto, dai giovani di 15 anni, all'interno di tre possibili percorsi, anche integrati tra loro:

  • la scuola
  • la formazione professionale regionale
  • l'apprendistato

I Servizi per l'impiego sono stati incaricati di svolgere attività di orientamento e tutorato per tutti i giovani interessati all'obbligo; mentre le istituzioni scolastiche sono chiamate a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno l'anagrafe degli alunni che compiono nell'anno successivo i 15 anni e comunicare le loro scelte ai Centri per l'impiego



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