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Rettifiche finanziarie

A questo riguardo, il citato art. 39 del Regolamento 1260/99 prevede una responsabilità precisa in capo agli Stati membri; la materia è definita dal Regolamento 448/01 che interviene a regolare e specificare la procedura di applicazione e determinazione delle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali. In caso di irregolarità accertate, la procedura di recupero degli importi soppressi (ex art. 39.1 Reg. 1260/99) spetta al servizio competente che deve notificarla all'Autorità di gestione e all'Autorità di pagamento. Tale contributo non può essere riutilizzato per operazioni oggetto della rettifica o in cui si è verificato un errore sistematico. Lo Stato Membro deve comunque informare la Commissione sul riutilizzo dei Fondi soppressi (art 3).  

Normativa:



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