Valutazione intermedia Il
Regolamento (CE) 1260/99 (art. 42) richiede che a metà del periodo di
programmazione dei Fondi strutturali (generalmente entro tre anni dall'approvazione dell'intervento) le politiche cofinanziate siano sottoposte ad una valutazione intermedia, finalizzata a verificarne la correttezza d'impostazione, l'efficacia e l'efficienza di implementazione.
La valutazione intermedia è effettuata da un
valutatore indipendente. Presentata al
comitato di sorveglianza, viene successivamente trasmessa alla Commissione, che ne esamina la pertinenza e la qualità ai fini di un'eventuale revisione dell'intervento e dell'assegnazione della
riserva di efficacia e di efficienza comunitaria.
Obiettivo della valutazione intermedia è fornire indicazioni sul grado di avanzamento delle attività promosse, sulla realizzazione degli obiettivi, sulle difficoltà incontrate nella prima parte del periodo di programmazione, sui possibili correttivi a cui dar vita per migliorare la programmazione relativa al successivo triennio.