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Riconoscimento della qualifica professionale di estetista

La Commissione Europa ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche che si riferisce a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE, recepita nel decreto leg.vo n. 206 del 9 novembre 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive ha competenza per il riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista, conseguita all’estero.
Pertanto, il cittadino in possesso di un titolo professionale di estetista, conseguito all’estero, può richiederne il riconoscimento in Italia, presentando un’istanza diretta a questa Amministrazione per raccomandata (AR), indirizzata a:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DG PAPL – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro -  Div. I
Via fornovo, 8
00195 ROMA

I moduli per la presentazione dell’istanza e l’elenco della documentazione sono scaricabili  dal sito, secondo le seguenti indicazioni:

  • Riconoscimento titolo professionale di estetista conseguito in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.): compilare la domanda nell’apposito modello (pdf, 62 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.
  • Riconoscimento titolo di studio professionale di estetista conseguito in un Paese extracomunitario: compilare la domanda usando l’apposito modello (pdf, 69 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.
  • Riconoscimento del titolo di studio professionale di estetista per ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo: compilare la dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale usando l'apposito modello (pdf, 52 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.

Il modulo, scaricabile dal sito, è composto di 2 pagine, la prima è rappresentato dalla domanda da compilare, completa di marca da bollo (14,62 Euro),mentre la seconda pagina si riferisce all’elenco dei documenti da allegare alla domanda.

Se l’interessato vuole delegare un’altra persona per seguire la propria pratica lo può fare compilando un facsimile di delega, presente nella pagina 2 ed allegando il documento del delegante e  quello del delegato.

Per tutte le necessarie informazioni l’ufficio è a disposizione il giovedì mattina, dalle ore 10.00 alle 13.00, previo appuntamento telefonico, mentre ogni informazione può essere fornita ,ogni giorno, telefonando ai seguenti numeri: 06.4683.4720 o 4283


PROCEDURA

Il sistema di riconoscimento della qualifica professionale di estetista prevede una specifica procedura che si articola in 4 passaggi:

  1. Presentazione della domanda. Il Ministero del Lavoro, una volta ricevuta la domanda di riconoscimento verifica il possesso dei requisiti formali. Se l’Amministrazione lo ritiene necessario, può richiedere l’integrazione della documentazione presentata.
  2. Esame della domanda. Per la fase dell’istruttoria, ovvero valutazione dei diplomi, dei certificati o degli attestati presentati e l’accertamento della validità e autenticità dei titoli, il relativo valore formativo, la comparazione del programma di studi straniero con quello previsto dalla normativa nazionale, la regolamentazione professionale esistente nel paese di conseguimento e, se documentata, l’esperienza professionale svolta nel settore di competenza, l’Amministrazione ha tre mesi di tempo per l’esame della domanda e giungere ad una decisione. Al fine di procedere alla valutazione della domanda, laddove non vi siano casi analoghi, l’Amministrazione si avvale del coordinamento interministeriale (Conferenza dei servizi), dove viene acquisito anche il parere dei Rappresentanti della Categoria (CNA e Confartigianato).
  3. Esito della valutazione. Se l’esito della valutazione è positivo, si procede con il riconoscimento del titolo. Alternativamente, qualora venissero individuate differenze sostanziali nella formazione professionale acquisita nel paese di provenienza (durata o contenuti), si procede con l’applicazione di una misura compensativa.
  4. Superamento della misura compensativa. La misura compensativa ha lo scopo di colmare la differenza professionale riscontrata attraverso una prova d’esame o in un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente solo nei casi di cittadini comunitari, organizzati presso un struttura autorizzata dalla Regione in cui il beneficiario risiede. L’eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un’Autorità pubblica, può essere valutata al momento dell’applicazione della misura compensativa.

Normativa e documenti utili

Domande frequenti

L’elenco delle professioni regolamentate in Italia con le relative Autorità competenti al riconoscimento può essere consultato sul sito delle Politiche comunitarie.

Per quanto riguarda i titoli professionali di massaggiatore, ricostruzione delle unghie (onicotecnico) ed eventuali altre figure professionali inerenti il campo estetico, tali mansioni possono essere esercitate dai cittadini in possesso della qualifica professionale di estetista, disciplinata dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990.



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