Fondi paritetici interprofessionali nazionali L'Articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003), dispone la possibilità di costituire Fondi per la formazione continua al fine di promuoverne lo sviluppo, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori.
Settori economici interessati
industria
agricoltura
terziario
artigianato
Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi.
E' inoltre possibile istituire Fondi per i dirigenti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.
Articolazione e finanziamento
I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
Attivazione
L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica della conformità alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l' "Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Per maggiori informazioni consultare il
sito sulla formazione continua contenente una sezione interamente dedicata ai Fondi interprofessionali.
Documentazione