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Accessibilità strumenti informatici realizzati dalla pubblica amministrazione


Per accessibilità si intende “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (legge n .4 del 2004) .
L’obiettivo della normativa italiana sull’accessibilità è dare attuazione al principio di uguaglianza -  previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana - garantendo il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte di qualunque soggetto, a prescindere da eventuali disabilità o svantaggi tecnologici.
Esistono standard internazionali e leggi nazionali che definiscono l'accessibilità per i sistemi informatici.

Le linee guida maggiormente utilizzate a livello internazionale per il web sono le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) redatte dalla WAI (Web Accessibility Initiative, sezione del World Wide Web Consortium).
In Italia, per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione ai propri siti web, si deve tenere conto (pena nullità dei contratti stipulati) della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004).
A stabilire i requisiti tecnici per l'accessibilità agli strumenti informatici realizzati dalla Pubblica amministrazione è il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005.
Detti requisiti tecnici si applicano nei casi in cui vengano fornite informazioni o erogati servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili on line e non, come su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

I Requisiti di un sito web accessibile e consigli utili per realizzarlo

In Italia il decreto ministeriale 8 luglio 2005 stabilisce i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici.
Nello specifico l’allegato A e quello B del decreto (parti integranti del decreto stesso), stabiliscono i requisiti e la loro verifica tecnica (il primo) e la metodologia e i criteri di valutazione per la verifica soggettiva (il secondo) dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
La normativa italiana individua 22 requisiti di accessibilità per i siti Internet e definisce  l’articolazione delle attività previste per la loro verifica tecnica.
Per questo tipo di verifica è necessario avvalersi di sistemi di validazione automatica in grado di controllare la rispondenza del linguaggio alla sua definizione formale, in tal senso si segnalano - ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004 - il programma automatico fornito dal W3C e i programmi indicati nella lista degli strumenti più diffusi presente nelle pagine http://www.w3.org/WAI/ER/tools/#Evaluation(sito del W3C).
Un tecnico esperto dovrà poi controllare il corretto utilizzo semantico degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impiegato (anche mediante l’uso di strumenti semiautomatici di valutazione) allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche.
E’ necessario interrogare le pagine con diversi browser in vari sistemi operativi allo scopo di controllare che la loro visualizzazione sia sempre corretta e verificare le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo secondo specifici algoritmi, per garantire una corretta lettura anche ad utenti con limitazioni visive.
Come tester automatici per il controllo dell’accessibilità, sulla base dell’esperienze di questo Ministero in merito, si consiglia l’utilizzo dei tester W3C.
La normativa prevede anche una verifica soggettiva dell’accessibilità che punta a testare l’utilizzo dello strumento simulando i potenziali utilizzi dell’utente, avvalendosi anche di tecnologie assistite.
Un corretto adempimento dei requisiti di accessibilità permette infatti la lettura delle pagine web anche da parte di utenti affetti da handicap visivi che si avvalgono dell’utilizzo di screen reader specifici: software in grado di identificare e interpretare il sito web, presentandolo tramite sintesi vocale o display braille.
Lo spirito che muove la normativa sull’accessibilità è far si che qualunque utente debba essere messo in condizione di poter usufruire di qualunque servizio: questo non va mai dimenticato.
Limitare l’attuazione della norma a un SI o un NO accanto ai requisiti è prendere in giro chi senza un adempimento scrupoloso e dettagliato non può usufruirne di questi servizi a causa del suo handicap fisico o tecnologico.
Un buon punto di partenza per la realizzazione di un sito web accessibile è:

  • utilizzare un codice semanticamente corretto, logico e validato secondo i parametri del W3C
  • utilizzare testi chiari, facilmente comprensibili, possibilmente brevi e incisivi evitando etichette e link il cui significato non sia comprensibile anche al di fuori del contesto di riferimento
  • utilizzare un testo alternativo per ogni tipo di contenuto multimediale (immagini, hyperlink ecc)
  • disporre in modo coerente e lineare contenuti e parti grafiche
  • rendere in sito compatibile col maggior numero di browser, software e hardware
  • utilizzare colori ad alto contrasto fra di loro per la massima leggibilità

Più di ogni altra cosa è indispensabile per chi realizza strumenti informatici per la Pubblica amministrazione, e per la Pubblica amministrazione stessa, mettersi nei panni dei propri utenti e immaginare, concepire e realizzare servizi e strumenti con l’obiettivo che tutti, disabili o meno, svantaggiati o meno, abbiano le medesime opportunità di utilizzarli in modo utile.  
Per tutto quanto riguarda l’accessibilità in Italia, documentazione, normativa e consigli utili sono messi a disposizione dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) all’indirizzo internet: www.pubbliaccesso.org






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