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 Autorità di gestione 

Sono definiti Autorità di gestione "le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione" [1]
L'Autorità di gestione,come precedentemente definita, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione[2] degli interventi.

In particolare essa è tenuta a:

  • curare la raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione e di trasmetterli alla Commissione
  • adattare il Complemento di Programmazione
  • elaborare e presentare alla Commissione il rapporto annuale di esecuzione
  • organizzare, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, la valutazione intermedia[3]
  • utilizzare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento
  • assicurare la regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, attraverso l'attuazione di misure di controllo interne e dare attuazione alle osservazioni o richieste di misure correttive da parte della Commissione
  • tutelare la compatibilità con le politiche comunitarie
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità[4]

Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione, l'Autorità di gestione e la Commissione esaminano i principali risultati conseguiti nell'anno precedente.
L'Autorità di gestione adatta, su richiesta del Comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il Complemento di programmazione. Entro un mese, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, l'Autorità di gestione comunica alla Commissione l'adattamento effettuato.  


Funzioni in breve

Attività di gestione e controllo ordinario (di primo livello).  


[1] Art. 9, lettera n) del Regolamento (CE) 1260/1999
[2] Art.34 del Regolamento (CE) 1260/1999 [3] Art.42 del Regolamento (CE) 1260/1999 e cap.4.di questo testo
[4] Art.46 del del Regolamento (CE) 1260/1999 e cap.6 di questo testo





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