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 Autorità di pagamento


Sono definiti Autorità di pagamento "una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti con la Commissione"[1]  

L'Autorità di pagamento:

  • riceve dalla Commissione i pagamenti della partecipazione ai fondi in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio [2]
  • provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi a cui hanno diritto [3]
  • cura la certificazione delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali [4]
  • rimborsa alla Commissione tutto o parte dell'acconto ricevuto qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro i tempi definiti [5]

L'Autorità di pagamento, inoltre, come presupposto di verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione adotta appropriate iniziative/procedure, quali:

  • la congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e sovvenzione richiesta
  • la verifica di corrispondenza del periodo in cui la spesa è sostenuta con quello di ammissibilità fissato per le operazioni selezionate, al fine del cofinanziamento, conformementente alle procedure vigenti e nel rispetto di tutte le condizioni applicabili
  • la verifica che le spese sostenute rientrino nelle misure per le quali tutti gli aiuti di stato sono stati ufficialmente approvati dalla Commissione
  • l'accertamento che le operazioni cofinanziate siano state effettivamente realizzate [6]

Funzioni in breve  

Certificazione delle spese sostenute ed attribuzione dei contributi ai beneficiari finali.


Documentazione    



[1] Art. 9, lettera o) del Regolamento (CE) 1260/1999
[2] Art.32 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999
[3] Art.32 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999
[4] Art.9 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) 438/2001
[5] Art.32 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1260/1999 [6] Circolare 24 del 29-05-2001 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica






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