Il Comitato di sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza[1] rappresenta anch'esso un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro, cui partecipa, in ogni caso, anche la Commissione europea. Il Comitato di Sorveglianza, tavolo di concertazione al quale siedono i rappresentanti dell'autorità di gestione, le parti sociali e, in qualità di osservatori, i funzionari comunitari, è incaricato invece di seguire l'intervento e verificarne la gestione da parte dell'Autorità preposta, assicurando il rispetto degli orientamenti comunitari e nazionali. Al Comitato di Sorveglianza compete, peraltro, il controllo sui Complementi di Programmazione, ovvero sui documenti di attuazione della strategia e degli assi prioritari di intervento, dettagliati a livello di misura su base annuale. Nella precedente programmazione, tali elementi erano definiti a livello di Programma Operativo o di Documento Unico di Programmazione, documenti approvati con decisione comunitaria. Il Complemento di Programmazione[2], al contrario, viene elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione ed è trasmesso alla Commissione solo a titolo informativo. La Commissione può naturalmente riservarsi la prerogativa di formulare osservazioni sulla coerenza del Complemento con il relativo Programma Operativo o Documento Unico di Programmazione. Il Complemento consente, peraltro, modalità più rapide e semplici per l'adattamento in itinere degli interventi programmati.
[1] Cfr. articolo 48 e articolo 35 del Regolamento (CE) 1260/1999. [2] Cfr. articolo 9 e articolo 18, par.3 del Regolamento (CE) 1260/1999.