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Nei mesi di maggio e giugno 1999 il Consiglio e la Commissione hanno adottato nuovi regolamenti in materia di Fondi strutturali: un nuovo Regolamento quadro per la gestione dei Fondi e un Regolamento apposito per ciascun Fondo strutturale [1], in modo da potenziare il loro ruolo di strumento per la crescita e lo sviluppo. A questo scopo è stato indispensabile curare la coerenza tra le azioni dei Fondi e le grandi politiche europee, in particolare la Strategia europea per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri e le rispettive politiche regionali. Le modifiche apportate dalla riforma del 1999, con l'adozione del Regolamento (CE)1260/99, si ispirano a criteri quali la maggior concentrazione delle risorse, il decentramento, il rafforzamento del partenariato, la ridefinizione dei compiti della Commissione e delle autorità nazionali e delle loro rispettive responsabilità, l'esigenza di semplicità e di trasparenza, la ricerca di una maggiore efficacia e di controlli più significativi. Al fine di rafforzare e rendere più incisiva l'azione dei Fondi, gli Obiettivi prioritari sono ridotti da sette a tre, due obiettivi regionali (obiettivo 1 "promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle Regioni che presentano ritardi nello sviluppo" e obiettivo 2 "favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali") e un obiettivo orizzontale (obiettivo 3 "favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione") [2]. Il principio di concentrazione, inoltre, trova ulteriore applicazione nella ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi obiettivi che privilegia, di fatto, le Regioni interessate dall'Obiettivo 1. E' stato ridotto anche il numero delle iniziative comunitarie, ovvero di quelle forme di intervento definite a livello comunitario per specifici settori. Il numero di tali iniziative comunitarie è sceso da tredici a quattro[3]:  In applicazione del principio di sussidiarietà, il nuovo Regolamento quadro sui Fondi strutturali riserva maggiore attenzione al tema del partenariato istituzionale ed economico-sociale. In particolare è maggiormente precisato il ruolo del partenariato[4] ed il suo intervento è esteso a tutte le fasi della realizzazione degli interventi: pianificazione, finanziamento, sorveglianza e valutazione dei programmi. Al contempo, il Regolamento 1260/1999 provvede a definire con maggiore precisione la divisione diresponsabilità  tra il livello comunitario e il livello nazionale: alla Comunità spetta definire le priorità strategiche di intervento, il cui rispetto è verificato dalla Commissione, mentre agli Stati membri e alle Regioni compete la responsabilità primaria in merito all'attuazione degli interventi e al loro relativo controllo[5]. In tale contesto va letta anche l'accennata ridefinizione dei compiti dell' Autorità di gestione e del Comitato di sorveglianza.

Per sostenere l'efficienza dei programmi è stata prevista una riserva di efficacia ed efficienza (anche detta riserva di performance o riserva di premialità)[6]. Al fine di velocizzare le procedure di spesa ed erogazione degli stanziamenti, il Regolamento 1260/1999 prevede il meccanismo di disimpegno automatico [7]. Sempre al fine di semplificare le procedure di gestione e pagamento e accelerare conseguentemente la spesa, il Regolamento 1260/1999 introduce alcuni dispositivi che precisano il processo gestionale degli interventi. Per quanto concerne il controllo finanziario, sempre in riferimento agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di trasparenza, sono state ripartite con maggiore precisione le competenze degli Stati membri e della Commissione [8]. Il nuovo regolamento attribuisce, infine, una particolare rilevanza ai processi di valutazione e monitoraggio.    


[1]Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Regolamento (CE) n.1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo; Regolamento (CE) 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA; Regolamento (CE) n.1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al FESR.
[2] Cfr. considerando 4, considerando 13, considerando 14, considerando 17 e articolo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[3]Cfr. articolo 20 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[4] Cfr. considerando 27 e articolo 8 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[5] Cfr. considerando 23 e considerando 33 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[6] Cfr. considerando 22, considerando 55, articolo 7, par.5 e articolo 44 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[7] Cfr. articolo 31, par. 20 del Regolamento (CE) 1260/1999.
[8]Cfr. considerando 50, considerando 51, considerando 52, articolo 38 e articolo 39 del Regolamento (CE) 1260/1999.




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