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Relazioni con il pubblico
Procedure per la copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

In ordine agli obblighi occupazionali derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, questa Amministrazione ha definito la situazione delle scoperture sulla base dei prospetti informativi ex art. 9 presentati dagli Uffici centrali e territoriali e previa compensazione regionale effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

Conseguentemente sono state avviate le procedure per la richiesta, ai competenti Servizi provinciali per l’impiego lavoratori disabili, di avviamento a selezione di iscritti appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 e all’art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999 (con obbligo di precedenza assoluta spettante ai soggetti appartenenti alla categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, o categorie equiparate, in applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1988, n. 407), per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei seguenti profili professionali, per i quali è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo:
coadiutore, area II – fascia retributiva F1(ex p.e. B1) C.C.N.L. comparto Ministeri
addetto, area II – fascia retributiva F1(ex p.e. B1) C.C.N.L. comparto Ministeri ausiliario, area I – fascia retributiva F1(ex p.e. A1) C.C.N.L. comparto Ministeri

Si espongono al riguardo: 

le declaratorie (formato.pdf 40,87 Kb) dei suddetti profili professionali, come individuate dal C.C.N.I. di Amministrazione del 25 ottobre 2000 

la distribuzione dei posti (formato.pdf 83,77 Kb) per le diverse sedi per le quali è prevista l’assunzione, distintamente per profilo di inquadramento e per categoria ex lege 68/1999

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domande di partecipazione direttamente a questa Amministrazione, in quanto la selezione sarà effettuata sulla base dei nominativi che verranno comunicati dai “Servizi per l’impiego lavoratori disabili” competenti per territorio, in relazione alle graduatorie che questi ultimi predisporranno.

I candidati avviati dai competenti Servizi territoriali per l’impiego saranno sottoposti a prove selettive che, a norma dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

I soggetti selezionati saranno assunti in servizio, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego presso la P.A.


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