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Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Competenze

La Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni; attivita' giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita' di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

La Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro assorbe le competenze e le funzioni delle soppresse Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione e Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011 e in vigore dal 9 settembre 2011, ha provveduto a riorganizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I compiti e le funzioni degli uffici dirigenziali non generali dell’Amministrazione centrale e degli Uffici territoriali, articolati in Direzioni regionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro (già Direzioni provinciali del lavoro), saranno individuati con appositi decreti ministeriali.