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13 marzo 2008
Dimissioni Volontarie Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti
Ad un primo bilancio dei dati relativi alle nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie, sono 21.799 le segnalazioni di “intenzione” di dimissione pervenute attraverso i soggetti intermediari. Ad oggi, sono accreditati al sistema 580 Centri per l’Impiego ed 8106 Comuni, oltre a DPL, DRL e strutture analoghe delle regioni e province autonome. Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 Marzo 2008.
Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.
È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purchè l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l’atto è di natura recettizia. La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del TU 151/2001.
• Tipologie rapporti di lavoro cui si applica il DI del 21 gennaio 2008 (formato .pdf 146,79 Kb)
• Tipologie rapporti di lavoro cui non si applica il DI del 21 gennaio 2008 (formato .pdf 154,73 Kb)
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