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29 luglio 2010
Pensione ai parasubordinati con riscatto anche senza pagamento del committente Circolare INPS n. 101 del 21 luglio 2010
Con la Circolare n. 98 del 26 luglio 2010, l’INPS interviene in tema di pensione ai parasubordinati ammettendo, anche per i co.co.co., gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali, la possibilità di richiedere il riscatto dei periodi contributivi prescritti, per i quali il committente non abbia versato i contributi. In particolare, l’INPS precisa che, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore può autonomamente chiedere la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi. La facoltà di costituzione di rendita è estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla Legge 8 agosto 1995 n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione.
• Circolare INPS n. 101 del 21 luglio 2010 (formato .pdf 156,34 Kb)
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