Sintesi Codice della partecipazione
Con l’Avviso comune dello scorso 9 dicembre 2009 le parti sociali hanno affidato al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali un ruolo di assistenza tecnica per la ricognizione del quadro normativo vigente, con l’obiettivo di redigere in modo condiviso il vigente «Codice della partecipazione», sulla base del quale avviare la raccolta e condurre il monitoraggio delle buone pratiche e delle esperienze partecipative utili a segnare un cambiamento culturale nelle nostre relazioni industriali.
Il ricorso a tale strumento di soft law, che esalta il ruolo delle parti sociali e che si pone come una sorta di nuova frontiera delle tecniche regolatorie del diritto del lavoro, rappresenta un segnale di apertura del nostro sistema a istanze da tempo presenti nel Paese e ora recepite nel Libro Bianco sul futuro del modello sociale italiano dopo ampia consultazione pubblica.
Ciò nella consapevolezza che l’economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d’impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere. Questo significa che le parti riconoscono che sussistono “obiettivi comuni condivisibili”, primi fra tutti quelli della solidità competitiva della impresa e del rispetto e della valorizzazione del lavoro.
Terminata la fase di ricognizione della normativa vigente e del quadro di riferimento comunitario, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha così predisposto un primo «Codice della partecipazione», quale documento aperto che contiene una raccolta selezionata, ragionata e organica della normativa vigente e alcune delle buone prassi già sperimentate o che potranno essere avviate nei prossimi mesi e che, anche esse, potranno poi confluire nel Codice.
Il riferimento è alla partecipazione in senso lato, intendendo per essa sia i diritti di informazione consultazione dei lavoratori sia la partecipazione finanziaria e quindi al capitale o agli utili.
Dal punto di vista pratico il «Codice della partecipazione» è diviso in cinque macro-aree:
1. normativa comunitaria;
2. normativa nazionale;
3. disegni e progetti di legge;
4. accordi sindacali;
5. buone pratiche.
In particolare l’ordinamento comunitario è diviso in due sezioni: diritti di informazione e consultazione e partecipazione finanziaria. Ai “principi generali” ribaditi a livello europeo seguono gli atti normativi europei ed italiani di recepimento delle direttive comunitarie.
La parte più sostanziosa è costituita dalla macro-area ordinamento italiano. Sono presenti le norme costituzionali, del codice civile nonché la legislazione statale attuativa di direttive comunitarie sui diritti di informazione e consultazione, la legislazione regionale e la giurisprudenza. Ampio spazio è riservato anche alle norme nonché ai provvedimenti e alla prassi amministrativa (circolari e risoluzioni Inps e Agenzia delle Entrate) che regolano la materia dal regime fiscale e contributivo delle stock option alle Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
Non mancano i disegni di legge recentemente presentati in Parlamento (disegni di legge a firma di Adragna, Bonfrisco-Casoli, Castro, Ichino, Treu).
Nella macro-area ordinamento sindacale sono stati raccolti gli avvisi comuni e gli accordi interconfederali più importanti in materia di recepimento della normativa comunitaria in materia. Ma anche gli accordi di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
Ultimo, ma non per questo meno importante, anzi vero e proprio “cuore” del Codice, è la raccolta delle buone pratiche. Queste ultime costituiscono il valore aggiunto e sono il risultato di un monitoraggio capillare delle esperienze partecipative aziendali presenti nei diversi comparti della economia che potrà ora essere arricchito con il contributo di tutte le parti sociali a cui il Codice è destinato. Ciò è un chiaro segnale della intenzione di pervenire ad una soluzione efficace e calibrata sul contesto giuridico, socio-economico e politico in cui si cala. L’individuazione di best practices ha lo scopo di suggerire, inoltre, le condizioni e i presupposti che possono agevolare, diffondere, individuare e realizzare nel concreto utili esperienze di partecipazione nonché garantire l’agibilità di buone esperienze partecipative.
La scelta del Codice di realizzare uno studio preliminare e “partire da una mappatura dell’esistente” è in coerenza con le indicazioni metodologiche della Commissione europea che già negli anni Novanta ha promosso l’adozione di iniziative volte al monitoraggio, allo studio e allo scambio di diverse esperienze partecipative.
L’avviso ricalcava il modus operandi della Comunità Europea sul tema della partecipazione finanziaria dei dipendenti ai risultati, ai profitti e al capitale d’impresa. L’approccio italiano di utilizzare uno strumento di soft law quale l’avviso comune che non imponga regole vincolanti e omogenee ma lasci ampi spazio all’autonomia collettiva e a scelte condivise rappresenta un passo in avanti per il nostro Paese.
L’obiettivo è fornire alle parti sociali un strumento che possa consentire di individuare, attraverso il monitoraggio delle pratiche partecipative in atto, le criticità della normativa legale e contrattuale vigente e gli ostacoli, di vario ordine, che impediscono una diffusione degli istituti partecipativi così come avviene negli altri Paesi europei.
E proprio in linea con tale orientamento e senza tralasciare il quadro comparato al “compendio” segue una nota ragionata sulla documentazione internazionale ed in particolare sulle legislazioni straniere in materia di partecipazione dei lavoratori. In tal modo si consente al lettore interessato di apprezzare l’importanza strategica del tema, per l’evoluzione del nostro sistema di relazioni industriali, sotto la peculiare angolazione del confronto tra la disciplina italiana e le legislazioni europee.
Quale documento aperto il «Codice della partecipazione» è ora consegnato alle parti sociali e agli esperti della materia perché contribuiscano alla sua implementazione e al suo costante aggiornamento attraverso una capillare raccolta delle buone pratiche e delle esperienze partecipative in atto a legislazione vigente.
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