LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre il libretto per ogni lavoratore, apponendo timbro e sottoscrizione e di inviarlo a:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VI
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma.
Il datore di lavoro privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di € 12,91 sul conto corrente intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia in cui ha sede il richiedente. Se il datore di lavoro è pubblico, deve inviare solo il libretto.
Normativa di riferimento:
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella G.U. n. 74 del 13 giugno 1995, supplemento ordinario alla G.U. n. 136, serie generale, del 13 giugno 1995 (art. 62, comma 3; art. 81, comma 6; art. 90, comma 5).
Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, Allegato IX, pubblicato nella G.U. n. 140/L del 31 agosto 2000, supplemento ordinario alla G.U. n. 203, serie generale, del 31 agosto 2000.