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Programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari


Che cos’è

Il meccanismo della formazione all'estero previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98) permette la realizzazione di progetti formativi direttamente nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari.
La struttura base di tali progetti comprende un corso di lingua italiana di livello intermedio, alcune ore di educazione civica di elementi di sicurezza sul lavoro ed, eventualmente, una formazione professionale specifica per il settore in cui il lavoratore dovrà essere assunto.
I programmi di formazione all'estero permettono ai datori di lavoro italiani, anche tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e formare la manodopera necessaria alle proprie esigenze produttive e non reperibile sul mercato del lavoro italiano, direttamente nei Paesi di origine dei cittadini stranieri che aspirano ad entrare in Italia per motivi di lavoro.


A chi si rivolge

I programmi di formazione all’estero possono essere promossi da:

  • regioni e province autonome e loro enti strumentali;
  • enti locali e loro enti strumentali;
  • organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
  • organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;
  • enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.


Cosa si ottiene

Nel decreto flussi con cui annualmente viene stabilita la quota massima di cittadini extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, apposite quote vengono riservate ai cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano partecipato ai progetti di formazione organizzati nei loro Paesi.
I partecipanti ai programmi di formazione all’estero vengono inseriti in apposite liste disponibili presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Solo nei confronti dei lavoratori inseriti in tali liste il datore di lavoro può richiedere il nulla osta al lavoro beneficiando della quota riservata prevista nel decreto flussi


Come

Per organizzare un corso di formazione all’estero che poi permetta un ingresso agevolato dei lavoratori formati, è necessario che il programma del corso venga approvato da un apposito comitato interministeriale istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I programmi proposti da soggetti operanti solo sul territorio regionale devono essere preventivamente sottoposti alla validazione delle Regioni, mentre i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale possono essere presentati direttamente al Ministero.
Per il rilascio del nulla osta al lavoro è stato introdotto un sistema di invio e ricezione delle domande completamente informatizzato, disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (http//:www.interno.it).


Quando

L’approvazione di un programma di formazione all’estero può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno. La domanda di nulla osta al lavoro può essere inoltrata solo dopo la pubblicazione del decreto flussi contenente le quote riservate alla formazione all’estero.


Dove

Direzione Generale dell’Immigrazione - Divisione II
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. +39.06.46834780
Fax. + 39 0646834769
politicheimmigrazione@lavoro.gov.it
dgimmigrazione@lavoro.gov.it

Maggiori informazioni sono disponibili nell'area tematica Immigrazione