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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Nel 2005, nella relazione “I valori europei nell'era della globalizzazione”, la Commissione europea ha evidenziato i vantaggi dell'apertura dei mercati e della crescente concorrenza a livello internazionale, segnalando anche la necessità di supportare i lavoratori che perdono il posto di lavoro a causa delle rilevanti trasformazioni del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, affinché trovino in tempi brevi una nuova occupazione.
Su proposta del Presidente della Commissione Barroso, attraverso il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1927/2006 del 20 dicembre 2006 è stato istituito un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – FEG - accessibile a tutti gli Stati membri per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.  

Obiettivi
Obiettivo del FEG è fornire un aiuto individuale, preciso e limitato nel tempo ai lavoratori “personalmente e severamente colpiti da licenziamenti derivanti da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali”.
Il FEG finanzia misure di politica attiva del mercato del lavoro rivolte a lavoratori in esubero a causa degli effetti della globalizzazione.
Il Fondo non supporta le misure obbligatorie che lo Stato intraprende per affrontare le situazioni di difficoltà occupazionali, né misure passive; non finanzia, inoltre, azioni volte a ristrutturare le aziende coinvolte né i settori colpiti dai rilevanti impatti occupazionali.
Il Regolamento 1927/2006, in vigore dall’inizio del 2007 fino al 2013, costituisce la base giuridica per tutte le attività di assistenza del FEG e stabilisce le procedure che gli Stati membri devono seguire per presentare una richiesta di finanziamento.  

Azioni finanziate dal FEG
Le misure progettate devono comporre un pacchetto personalizzato di servizi, specificamente mirato a reintegrare i lavoratori interessati nel mercato del lavoro, tra le quali sono comprese le seguenti: assistenza alla ricerca attiva di una nuova occupazione; orientamento professionale; formazione e riqualificazione personalizzate; assistenza alla ricollocazione professionale; promozione d’impresa; supporto per attività professionali autonome; indennità per la ricerca attiva; indennità di mobilità territoriale; misure particolari mirate a stimolare i lavoratori svantaggiati o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
A differenza dei Fondi strutturali dell'UE, che anticipano e gestiscono il cambiamento con misure, come l'apprendimento permanente, di prospettiva strategica e a lungo termine, il FEG fornisce un sostegno specifico, limitato nel tempo e individuale, mirato a supportare i lavoratori gravemente colpiti da esuberi derivanti da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali.
Il FEG integra il sostegno fornito dalle autorità nazionali competenti in termini di misure attive a favore dell'occupazione. Non cofinanzia misure passive di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione, le quali sono di competenza esclusiva degli Stati membri dell'UE.
Sulla base del Regolamento approvato, l'Unione europea prevede di stanziare ogni anno 500 milioni di euro. Criteri per la presentazione delle domande di finanziamento.
Una richiesta di finanziamento a valere sul FEG può essere presentata se si verificano le seguenti condizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento:
- almeno 1.000 esuberi nell’arco di 4 mesi in un’impresa di uno Stato membro, inclusi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa oppure
- almeno 1.000 esuberi, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II oppure
- in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi a titolo di dette circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.
Il Fondo non finanzia azioni volte a ristrutturare le aziende coinvolte né i settori colpiti dai rilevanti impatti occupazionali negativi.
Possono beneficiare del FEG soltanto i lavoratori in esubero. Il Fondo non contribuisce alla ristrutturazione di imprese o di settori industriali. Il Fondo si rivolge sia ai lavoratori in esubero provenienti da piccole e medie imprese (PMI), che a quelli provenienti da grandi aziende e multinazionali.  

Competenza a presentare domande di finanziamento
Le domande di finanziamento vengono presentate dalle autorità competenti degli Stati membri. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è l’autorità competente per l’Italia: in particolare, come previsto dal Decreto Ministeriale del 15 maggio 2007, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociale e degli Incentivi all’Occupazione è l’autorità competente responsabile della gestione delle azioni proposte che beneficiano del finanziamento del FEG, nonché della certificazione delle relative spese e del sistema di audit.

L’Articolo 13 del Regolamento 1927/2006 prevede che lo Stato membro utilizzi il contributo finanziario richiesto entro 12 mesi dalla presentazione della candidatura e che la Commissione  lo versi allo Stato in un’unica rata.  

Progetti italiani di richiesta di contributi finanziari a valere sul FEG
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in quanto autorità italiana competente, con l’assistenza tecnica della sua Agenzia tecnica, Italia Lavoro SpA, ha presentato alla Commissione Europea quattro richieste di contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Le richieste di finanziamento si riferiscono agli esuberi in aziende colpite dagli impatti imprevisti delle trasformazioni della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione riferite al settore tessile delle seguenti regioni:
- Sardegna - EGF/2007/005 (formato .pdf 58,9 Kb);
- Piemonte - EGF/2007/006 (formato .pdf 65,5 Kb)
- Lombardia - EGF/2007/007 (formato .pdf 62,7 Kb)
- Toscana - EGF/2008/001 (formato .pdf 126 Kb)

L’Italia ha presentato le quattro richieste secondo il criterio di intervento dell’articolo 2(b) del regolamento (CE) 1927/2007, che prevede l’esubero di almeno 1000 dipendenti nell’arco di 9 mesi in un settore NACE 2 (classificazione statistica delle attività economiche) in una regione o in 2 regioni contigue NUTS II. A riprova degli effetti negativi che la globalizzazione e l’apertura dei commerci mondiali hanno causato al settore tessile italiano, le autorità italiane competenti hanno apportato dati e testimonianze, risultanti da una attenta e documentata analisi dell’andamento mondiale, europeo e nazionale nel settore.
I quattro progetti presentati hanno richiesto alla Commissione Europea ed ottenuto il contributo finanziario del FEG per far fronte alle difficoltà riscontrate dai lavoratori colpiti da licenziamenti dovuti a profonde trasformazioni negli scambi commerciali internazionali nei seguenti territori:

  • Sardegna: 1.044 esuberi, verificatisi durante il periodo di riferimento di 9 mesi, dal 27 ottobre 2006 al 26 luglio 2007, nel settore 13 NACE 2 (classificazione statistica delle attività economiche: “Manifattura del tessile”), nella Regione Sardegna NUTS II ITG2 (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, adottata conRegolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003).      
  • Piemonte: 1537 esuberi, verificatisi durante il periodo di riferimento di 9 mesi, dal 1 settembre 2006 al 31 maggio 2007, nella  Regione Piemonte NUTS II ITC4, nel settore 13 NACE 2.
  • Lombardia: 1816 esuberi, verificatisi durante il periodo di riferimento di 9 mesi, dal 27 ottobre 2006 al 26 luglio 2007, nella Regione Lombardia NUTS II ITC4, nel settore 13 NACE 2.
  • Toscana: 1558 esuberi, verificatisi, durante il periodo di riferimento di 9 mesi, dal 1 marzo 2007 al 30 novembre 2007, nella Regione Toscana NUTS II ITE15,  nel settore 13 NACE 2.