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Vigilanza sugli enti di previdenza privata


Elenco enti vigilati


Normativa di riferimento


Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che statuisce, all'art. 24, comma 24, che: entro e non oltre il 30 giugno 2012, gli enti previdenziali privati adottano misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni

Legge n. 133 del 12 luglio 2011, recante “Modifica all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi”

Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che statuisce, all'art. 14, commi 1-5, che: nel rispetto delle previgenti norme in materia di decreti di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, attribuzione alla COVIP del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di diritto privato. Le modalità di referto della COVIP ai Ministeri vigilanti sono stabilite con decreto interministeriale sentita la COVIP stessa; mentre all'art. 18, commi 11-15 detta le norme in materia di iscrizione e contribuzione obbligatoria dei pensionati che proseguono l’attività professionale

Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". In particolare, all'art. 1,comma 763, la previsione normativa sostituisce la previgente disposizione recata dalla Legge 335/1995, tra l’altro riconducendo la stabilità delle gestioni previdenziali private con esclusione delle forme sostitutive dell’AGO ad un arco non inferiore ai trenta anni in luogo dei previgenti quindici

Legge n. 243 del 23 agosto 2004, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”

Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”
- Enti di previdenza privati costituitisi ai sensi del decreto

Legge n. 335 del 8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”

Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”
- Enti previdenziali pubblici privatizzati ai sensi del decreto