Home Page Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 
guida |  mappa |  link utili |  contatti

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
     
E' l'assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, così come integrato dal D. Lgs. 38 del 2000.
 
L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
 
E' gestita dall’INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che in virtù del disposto della Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito anche le funzioni già svolte dall’IPSEMA, Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, in materia di assicurazione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima e dall'ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, in materia di ricerca, sperimentazione e controllo nella prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
 
Inoltre, l’INAIL, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l’abrogazione degli istituti relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, gestisce l’intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
 
L'INAIL gestisce, altresì, l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
 
L'assicurazione dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura è gestita dall'ENPAIA - Ente di Previdenza ed Assistenza Integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'Agricoltura.
 
Soggetti interessati
Devono essere assicurati i lavoratori, addetti ad attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti. Sono, altresì, assicurati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura, i lavoratori che svolgono attività di lavoro occasionale di tipo accessorio  nonché i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) ad eccezione di coloro che intrattengono rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, con società e associazioni sportive dilettantistiche. Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. Per i lavoratori parasubordinati, il premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
 
Infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro. E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.
 
Infortunio domestico
Per infortunio domestico si intende l'evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro in ambito domestico dal quale sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%. Vengono inoltre coperti anche gli infortuni mortali.
 
Malattia professionale
La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un origine professionale.
 
Fondo Vittime Amianto
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le vittime dell’amianto volto ad erogare una prestazione economica aggiuntiva alla rendita in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per l’esposizione all’amianto ed alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, dei loro eredi. Tale intervento allinea la legislatura italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di fondo.
 
La normativa specifica di carattere attuativo, procedurale, applicativo ed altro è reperibile sul sito web dell'INAIL www.inail.it/ e dell'ENPAIA www.enpaia.it/  

Ufficio competente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Divisione VIII
tel. 06 46832351  


Normativa di riferimento

• Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (formato .pdf 262 Kb)
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
 
Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 (formato .pdf 21 Kb)
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
 
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (formato .pdf 4,6 Mb)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e  permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
 
Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (formato .pdf 176,55 Kb)
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
 
• Decreto Ministeriale dell'11 dicembre 2009 (formato .pdf 0,87 Mb)
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali é obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con Decreto del Presidente della Repubblica  n. 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche e integrazioni
 
Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 (formato .pdf 74,68 Kb)
Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura
 
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (formato .pdf 1,31 Mb)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
 
Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (formato .pdf 89,47 Kb)
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
 
Legge n. 493 del 3 dicembre 1999 (formato .pdf 27,03 Kb)
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
 
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997 
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
 
Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza 

Legge n. 257 del 27 marzo 1992 
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
 
Legge n. 88 del 9 marzo 1989 (formato .pdf 110 Kb)
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
 
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali