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Previdenza obbligatoria

Per la determinazione delle prestazioni pensionistiche, il modello che si è affermato a seguito della Legge n. 153/69 è quello della c.d. pensione retributiva, cioè di una prestazione calcolata in relazione alla retribuzione percepita e non in ragione dei contributi versati. Tale modalità di calcolo, che affidava il suo equilibrio sul rapporto tra attivi e pensionati, a causa del miglioramento della speranza di vita della popolazione, ha generato la crisi del modello retributivo.
 
Con il D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, (cd. Riforma Amato), si è iniziato un processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale, introducendo, tra l’altro, l’innalzamento dell’età pensionabile per la vecchiaia fino ai 65 anni di età per gli uomini e i 60 per le donne, e prevedendo, altresì, per tutti i lavoratori, pubblici e privati, una contribuzione pari a 35 anni ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità.
 
Con la successiva riforma Legge n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) viene istituito per la prima volta, per i soggetti assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996, il sistema di calcolo contributivo, basato sui contributi effettivamente versati. I contributi accantonati vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell’età di pensionamento e della conseguente attesa di vita.
 
Alcuni aggiustamenti alla precedente normativa vengono apportati dalla Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, (Legge Finanziaria 1998, art. 59), c.d. “riforma Prodi”.
 
In particolare, per quanto concerne le pensioni di anzianità, per i dipendenti privati è stato innalzato il requisito dell’età anagrafica, portando a regime i 57 anni a partire dal 2002 anziché a partire dal 2008, mentre per i dipendenti pubblici è stato previsto l’innalzamento del requisito anagrafico (57 anni a partire dal 2004).
 
Successivamente, la Legge 243/2004 ha previsto, per i lavoratori dipendenti, un aumento dell’età anagrafica (60 anni) e l’introduzione di “finestre” semestrali per accedere al trattamento pensionistico di anzianità.
 
La Legge 247/2007, oltre a stabilire un temporaneo accesso alla pensione di anzianità con 58 anni di età (per i lavoratori dipendenti) ha introdotto il c.d. “sistema delle quote ”, con il quale tale trattamento pensionistico viene conseguito solo se si è raggiunto un determinato valore dato dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva. 
 
Con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, sono stati disposti, da un lato, l’elevamento dei requisiti anagrafici per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita, dall’altro, in relazione alle prime decorrenze utili per percepire la pensione, la modifica del sistema degli “scaglioni” nel corso dell’anno, introducendo la c.d. “finestra mobile”, in base alla quale il trattamento pensionistico viene conseguito dopo 12 mesi - per i lavoratori dipendenti - ovvero 18 mesi - per i lavoratori autonomi - dalla maturazione del diritto. 
 
L’art. 18 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha modificato la disciplina concernente l’elevamento dei requisiti anagrafici disponendo l’anticipo al 1° gennaio 2013 del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita.
 
Con il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stata disposta l’anticipazione, a partire dal 2016, dell’innalzamento dell’età pensionabile delle donne lavoratrici del settore privato.
 
Con la Legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011, è stata introdotta un’ulteriore modifica al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, volta a garantire l’accesso al trattamento pensionistico ad un’età minima non inferiore a 67 anni.
 
Infine, con Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214  del 22 dicembre, è stata varata una riforma strutturale del sistema previdenziale.
 
Le modifiche introdotte rispondono a principi di sostenibilità finanziaria, flessibilità, semplificazione, trasparenza, continuità e coerenza temporale con una particolare attenzione all’esigenza di garantire la massima equità sia inter sia intra-generazionale.
 
Le misure principali, in sintesi, sono le seguenti:
• dal 1° gennaio 2012 viene generalizzato, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni;
• si aboliscono le”finestre” di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso;
• vengono abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote. I trattamenti previdenziali vengono ricondotti sostanzialmente a due tipologie: la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata;
• l’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012;
• l’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita;
• viene introdotta una fascia di flessibilità, per l’accesso alla pensione, compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni; per le donne del settore privato la fascia è compresa, per il 2012, tra 62 e 70 anni di età;
• a tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti dal D.L. 78/2009);
• permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia;
• l’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.

Casellario centrale posizioni previdenziali


Normativa di riferimento

• Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

• Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (formato .pdf 226 Kb)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (formato .pdf 336 Kb)
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Decreto Legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 (formato .pdf 27 Kb)
Disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi

Legge delega n. 243 del 23 agosto 2004
Incentivo al posticipo del pensionamento (D.I. 6 ottobre 2004)

Art. 59 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria 1998) (formato .pdf 72 Kb)

Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (formato .pdf 162 Kb)