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Trattamento previdenziale dei lavoratori migranti inviati all'estero o provenienti dall'estero
In Italia, come negli altri Paesi, inviare un lavoratore all'estero significa non solo dover risolvere i problemi logistici e quelli legati ai visti d'ingresso o ai permessi di soggiorno, ma anche provvedere alla tutela previdenziale ed assistenziale di questi soggetti e dei componenti della loro famiglia, sia che li accompagnino, sia che restino in patria.
Garantire al lavoratore la continuità contributiva previdenziale, assicurargli che lavorare all'estero non comporta conseguenze negative sui suoi diritti alle prestazioni previdenziali, contribuisce non poco a rendere effettivo quel principio della libera circolazione che, nell'epoca della globalizzazione, è da considerare quasi un dogma.
La normativa internazionale in materia di sicurezza sociale attua il coordinamento delle legislazioni interne degli Stati contraenti e, pertanto, non intacca la libertà degli Stati di determinare la propria legislazione di sicurezza sociale. La materia è disciplinata da apposite convenzioni bilaterali con alcuni Stati extra-comunitari (Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Capo Verde, Croazia, altri Stati nati dal dissolvimento della ex-Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Israele (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Principato di Monaco, Repubblica di Corea (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela e, in ambito UE, dal Regolamento n. 883/2004 (GUUE L 200 del 7 giugno 2004) e dal Regolamento 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L 284 del 30 ottobre 2009). Per ogni dettagliata informazione in proposito si rinvia alla sezione dedicata del sito della Commissione europea.
Per quanto riguarda le richieste di accordo ai fini della determinazione della legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 883/2004, che sostituisce l’art.17 del Regolamento 1408/71, queste dovranno essere inoltrate alle Direzioni Regionali INPS designate.
Il Regolamento 883/2004 è stato esteso ai cittadini di stati terzi con il Regolamento 1231/10 del 24 novembre 2010 e, dal 1° aprile 2012, anche ai rapporti con la Svizzera. Gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) applicheranno il nuovo Regolamento a partire dal 1° giugno 2012.
Normativa di riferimento • Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2012 concernente le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero - allegato (formato .pdf 56,52 Kb) • Decreto Interministeriale del 26 maggio 2011 con il quale è stato aggiornato il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, a reddito di cui all'art. 38, comma 1, della Legge 28 dicembre 2011, n. 448 • Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2010 con il quale sono state determinate, per l'anno 2010, le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 • Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2009 con il quale sono stati designati, ai fini dell’applicazione del Regolamento CE 883/04, n. 4 “punti d’accesso” per l’Italia • Decreto Interministeriale del 28 gennaio 2009 determinante le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della Legge 398/87
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