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Tutela condizioni di lavoro |
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: - un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
- un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore
Entrambi i contratti possono essere stipulati: - a tempo determinato
- a tempo indeterminato
APPLICAZIONE
Destinatari
- Contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico
- Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori
Settori
L'art. 1 comma 46 della legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha abolito, a partire dal 1° gennaio 2008, il contratto di somministrazione a tempo indeterminato che era disciplinato nelle ipotesi individuate nelle lettere da a) a i) dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 276/03. Tuttavia, come specificato nella circolare n. 7 del 25/03/2008 i contratti di somministrazione a tempo indeterminato stipulati prima dell'entrata in vigore della legge mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato: - per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
- per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
CARATTERISTICHE
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni. Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.
Trattamento economico e normativo
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001, salvo le disposizioni di cui all'art. 5 commi 3 e seguenti), con alcune differenze: - il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
- gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione
È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
ATTUAZIONE
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal Dlgs 276/2003).
È previsto anche un Decreto ministeriale per definire i criteri interpretativi per la definizione delle forme di contenzioso. L'istituto della somministrazione ha carattere sperimentale: decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro procede a una verifica con le organizzazioni sindacali e a una relazione al Parlamento per valutarne l'eventuale prosieguo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Circolare ministeriale del 2 maggio 2008, n. 13 (formato .pdf 1,47 Mb) Art. 1, commi da 39 a 43 della L. n. 247/2007 - modifiche alla disciplina sul contratto a tempo determinato - Circolare ministeriale del 25 marzo 2008, n.7 (formato .pdf 603,27 kb) Legge n. 247/2007 - contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato - Legge 24 dicembre 2007 n. 247 art 1 co. 42, 46 (formato .pdf 336 Kb) - Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7 (formato .pdf 100,61Kb) Disciplina della somministrazione di lavoro - Circolare Ministeriale 24 giugno 2004, n. 25 (formato .pdf 95,85 Kb)
- Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004 - Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003 - Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28
INTERPELLO
Somministrazione di lavoro negli enti locali (è possibile per gli enti locali assumere personale appartenente a profili professionali di cat. A1 facendo ricorso alla somministrazione di lavoratori da parte di agenzie per il lavoro) - Risposta all'interpello presentato dal Centro per l'Impiego e la Formazione di Ancona
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