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Ingresso e soggiorno dei lavoratori comunitari


Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea si compone di 27 Stati membri.

Ai 25 Stati già membri dell’Unione Europea (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia. Lettonia, Lituania, Malta e Cipro), si sono, infatti, aggiunti la Romania e la Bulgaria.

Tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono, quindi, cessati gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, salvo appunto quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica (circolare congiunta del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero dell’Interno n. 2 del 28 dicembre 2006).

Nei confronti dei cittadini comunitari non si applicano le disposizioni del Testo unico sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 72 del 27.03.2007), con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Disposizioni attuative del nuovo decreto sono state impartite con la circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, consultabile all’indirizzo www.interno.it.


Soggiorno per un periodo fino a tre mesi
 
 
Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi


Diritto al soggiorno permanente
 

Vedi anche:

Accesso al mercato del lavoro - Regime transitorio
per i cittadini Bulgari e Rumeni

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