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ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DALL'ESTERO

L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo casi particolari, solo nell’ambito delle quote d’ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal Governo.

In via preferenziale, nei decreti dei flussi vengono assegnate quote riservate agli stranieri extra-UE provenienti da Stati con i quali il nostro Paese ha concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro ed accordi sulle procedure di riammissione.

Sono, altresì, assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

Quote riservate vengono, infine, assegnate agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’art. 23 del T.U e che siano inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero della Solidarietà Sociale.  


DECRETO FLUSSI - Anno 2013

 

DECRETI FLUSSI - ANNI PRECEDENTI