LAVORATORI DIPENDENTI DI ORGANIZZAZIONI E IMPRESE CHE OPERANO SUL TERRITORIO ITALIANO PER FUNZIONI E COMPITI SPECIFICI Lavoratori specializzati dipendenti di organizzazioni o imprese italiane o straniere operanti in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali, chiamati ad adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato (
art. 27 lett. G). Deve trattarsi di prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica.
Procedura: Il nulla osta va richiesto dall'impresa o organizzazione che richiede il distacco allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nell'unità operativa dell'impresa distaccataria, nonché, in assenza di Convenzioni di sicurezza sociale, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
In presenza di tali Convenzioni, invece, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà, però, attraverso apposita documentazione da presentare all'INPS, attestare la situazione di distacco).
I Paesi attualmente convenzionati con l'Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Stato Città del Vaticano, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela.
Il testo di tali convenzioni è disponibile sul sito internet
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=> panorama internazionale >normativa.