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Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero cui viene offerto un lavoro a tempo determinato o indeterminato può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nel limite delle quote per lavoro subordinato annualmente stabilite con il decreto flussi.
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto.
La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore allo Sportello Unico competente solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso.
Per informazioni sulla procedura per la presentazione delle domande di conversione consultare il sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it).
Nell'ipotesi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro accerta che non sussiste la disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione al cittadino straniero.
Nel caso di sussistenza della quota, invece, il cittadino straniero, viene convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Lo straniero non sarà, pertanto, tenuto a rientrare in patria ed a richiedere alla rappresentanza diplomatico – consolare il rilascio di un nuovo visto di ingresso.
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