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Minori stranieri non accompagnati
Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" ( art. 1, co.2, d.P.C.M. n°535/99 ).
Pertanto, il minore straniero non accompagnato di competenza del Comitato:
a) non è un richiedente asilo; b) è un non accompagnato; c) è un minorenne.
L’art. 19 del Testo Unico dell’Immigrazione prevede l’inespellibilità del minore. I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulso; in questi casi la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni.
I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno.
L’art. 11 del d.P.R. n. 394/1999 prevede inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i Minori Stranieri.
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni. In riferimento all’emissione del parere favorevole alla permanenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati da parte del Comitato Minori Stranieri, così come stabilito dall’articolo 32, comma 1 bis, del T.U. sull’immigrazione, secondo le modifiche apportate dalla Legge 2 agosto 2011, n°129, si comunica di seguito la procedura per provvedere alla richiesta dello stesso.
I Comuni provvederanno ad inviare al Comitato le richieste di parere nei confronti dei minori; a sua volta il Comitato emetterà il parere comunicandolo contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dal Comitato e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U. sull’immigrazione.
Le richieste inoltrate dai Comuni al Comitato dovranno essere necessariamente redatte compilando il modello sotto elencato e corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e richiesti dal citato comma 1 bis dell’articolo 32 del T.U.I. .
Si raccomanda di inoltrare le richieste prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno tre mesi prima dello stesso.
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