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Il Fondo Speciale per il Volontariato, istituito in tutte le Regioni ai sensi dell' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997, è costituito dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 (Fondazioni casse di risparmio) attraverso l'accantonamento annuale di 1/15 degli utili ed è destinato al finanziamento delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato. Il fondo viene amministrato dai Comitati di Gestione (operativi in ogni regione) che restano in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente. Ogni Comitato di Gestione è così composto: - un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- un membro nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali;
- sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
- un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
- un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
I Comitati di Gestione: - individuano i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di Servizio nella regione;
- istituiscono, con provvedimento motivato e sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati, i Centri di Servizio;
- istituiscono l'elenco regionale dei Centri di Servizio, pubblicizzandone l'esistenza;
- nominano di un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio;
- ripartiscono annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti, le somme scritturate nel fondo speciale, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati;
- ricevono i rendiconti di esercizio da parte dei Centri di Servizio e ne verificano la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
- cancellano, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale i Centri di Servizio che non perseguano le proprie funzioni.
Nel 2001, attraverso la firma di un protocollo di intesa è stata istituita una Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione dei fondi speciali per il volontariato che ha sede in Roma, e che, nel maggio 2004, ha pubblicato un Manuale Operativo per i diversi Comitati. Per informazioni contattare i seguenti numeri:
Tel: 06.4683.5650/4808 Fax: 06.4683.4353 E-mail: FondiSpecialiVol@lavoro.gov.it
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